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CREDITO D'IMPOSTA CON SPORT BONUS 2019

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La legge di bilancio 2019, approvata lo scorso 30 dicembre 2018, ai commi 621 e 622 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d'impresa possano accedere ad un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

L'incentivo, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, con le seguenti limitazioni:

alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del 20% del reddito imponibile,

a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

I soggetti che intendono usufruire del credito d'imposta devono presentare la domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web istituzionale nel settore "Bandi, avvisi e contributi – Sport Bonus". 

La prima presentazione, va dal 4 giugno scorso al 4 luglio 2019. La domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019.

Entro il 19 luglio l'Ufficio per lo Sport pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro, rispettando l'ordine di ricevimento delle richieste.

Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, e non oltre il 29 luglio, tali soggetti potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda. A quel punto i soggetti destinatari delle erogazioni liberali avranno entro dieci giorni di tempo dal ricevimento dell'erogazione, e comunque non oltre il 9 agosto, per dichiarare, con apposito modulo, di aver ricevuto la somma.

L'Ufficio per lo Sport pubblicherà quindi l'elenco dei beneficiari del credito di imposta. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, le somme rimaste inutilizzate confluiranno nella successiva. 

 Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'elenco degli ammessi, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda, in particolare, l'effettuazione delle erogazioni, l'articolo 4stabilisce che ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i contribuenti interessati devono avvalersi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario
  • bollettino postale
  • carte di debito, carte di credito e prepagate
  • assegni bancari circolari.

Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, l'importo è suddiviso in due tranche di 6,6 milioni di euro e il credito d'imposta è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

 

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