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L'articolo 64 del D.L. n. 18/2020, il cosiddetto "Cura Italia", convertito dalla Legge n. 27/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, prevede un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, ma entro un limite massimo annuo di €. 20.000,00.
La fatturazione di tali spese può esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando, l'intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi. Difatti queste prestazioni sono rese in genere da soggetti che normalmente svolgono servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell'addebito, fra semplice pulizia e sanificazione; tale commistione deve essere evitata. Questo al fine di ricondurre la fatturazione al corretto ambito e consentire l'individuazione della parte di prestazione che, riferendosi alla specifica prestazione di sanificazione degli ambienti, consente l'accesso al credito d'imposta quando destinata ai luoghi di lavoro quali uffici, fabbriche, magazzini, negozi, depositi.
La questione sarà in questi giorni, in vista delle riaperture delle attività produttive, sempre più rilevante in riferimento alla prevista numerosità di interventi che verranno richiesti. Infatti le prescrizioni derivanti dal "Protocollo di sicurezza del 14 marzo 2020" e successive modifiche, seguite da numerose ordinanze a livello regionale impongono la sanificazione degli ambienti almeno giornaliera e determinerà migliaia di interventi.
Dal punto di vista fiscale, per le prestazioni di servizi di pulizia è prescritta l'applicazione del regime dell'inversione contabile – meccanismo del reverse charge - in base all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633/72, in presenza di committente imprenditore il quale quindi non acquista in veste di consumatore finale; dunque nel caso specifico occorre specificare e catalogare correttamente la prestazione di sanificazione, cioè stabilire se la stessa possa rientrare genericamente nell'ambito del servizio di pulizia o debba invece ritenersi distinta da questo con la necessità conseguente di procedere alla normale fatturazione con esposizione dell'Iva.
Analizziamo la normativa: l'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.M. Industria n. 274/1997 definisce i contorni della sanificazione considerandola un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. Dunque trattasi di intervento collegato all'attività di pulizia, ma che non può ritenersi equivalente o comunque non distinguibile. Sulla base dei codici Ateco, secondo la linea interpretativa dell'Agenzia delle Entrate esternata con le Circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015, le prestazioni di semplice pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.
Pertanto, onde evitare ogni contestazione per il calcolo del credito d'imposta, occorrerà che l'addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione venga indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.
Se invece la fatturazione dovesse risultare per forza maggiore unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, dovrà applicarsi il regime dell'Iva esposta in tutti i casi. Eventuali errori, oltre a determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico di committente e prestatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/97 - sanzione minima 250 euro, massima 10.000 euro – potranno rendere assolutamente incerta l'entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d'imposta. Evitiamo.
Meditate contribuenti, meditate.
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