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Al via la richiesta del contributo a fondo perduto

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L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato l'atteso provvedimento con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio.

Da oggi 15 giugno 2020 potrà dunque essere effettuata la trasmissione dell'istanza e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, la richiesta del contributo potrà essere trasmessa a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto c.a.. Entro lo stesso termine è sempre possibile presentare una rinnovata istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza sostitutiva, solo fino a quando non viene emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

È anche possibile presentare una ulteriore istanza di rinuncia ad una richiesta precedentemente inviata; l'istanza di rinuncia potrà essere trasmessa anche oltre i termini indicati.

Il provvedimento di approvazione dell'Agenzia delle Entrate conferma che la trasmissione dovrà essere effettuata mediante i classici canali telematici dell'AdE ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Per ogni domanda, il sistema automatizzato dell'Agenzia effettuerà due verifiche dell'istanza presentata, in ordine agli aspetti formali e sostanziali dei dati presentati. L'esito di dette verifiche saranno comunicate al soggetto che ha trasmesso l'istanza sempre attraverso i canali telematici

Se la richiesta del contributo supera la somma di 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto, (certificazione antimafia) è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC. Istanze pervenute alla casella PEC senza i requisiti sopra specificati, - importo del contributo superiore a 150.000 euro, modello completo di autocertificazione in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate. Anche l'eventuale richiesta di rinuncia al contributo, d'importo superiore a 150.000 euro, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite PEC.

I beneficiari che possono richiedere il contributo sono tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici ex art. 74 del T.U.I.R., gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR, i professionisti collaboratori, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96. Il contributo, invece, spetta anche ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo iscritti alla gestione commercianti, artigiani ed agricoli, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del mese di aprile 2019. La percentuale è del 20%, 15% e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.  34/2020.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Verificate l'opportunità di compilare il modello Unico 2020 prima di trasmettere l'istanza per verificare esattamente l'importo del fatturato/ricavi conseguito nell'anno 2019, visto che le istruzioni indicano di evidenziare l'ammontare dei righi dei dichiarativi; indicare un importo diverso dal dichiarato potrebbe inficiare la corretta fruizione del contributo stesso.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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