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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Inquadramento normativo: artt.17 e 57 L. 247/2012 (Legge professionale forense)
Ai sensi dell'art.17 comma 9 legge professionale forense la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio nelle ipotesi stabilite dalla norma. L'art.17 legge professionale, inoltre, vieta di pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare (comma 16). Peraltro l'art.57 Legge professionale precisa che "Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo."
Effetti irretroattivi del provvedimento di cancellazione. Con sentenza n. 322/2024 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento. Nella specie un avvocato ha presentato istanza di cancellazione chiedendo che la cancellazione avesse effetti a decorrere dalla data della sua assunzione con contratto di lavoro subordinato, ma l'istanza è stata respinta dal COA attesa la pendenza di un procedimento disciplinare. A seguito della comunicazione del CDD della conclusione delle pendenze disciplinari, il COA ha deliberato la cancellazione dell'avvocato dall'albo degli avvocati a far data dalla delibera di cancellazione.
Il ricorrente ha impugnato la predetta delibera dinanzi al Consiglio Nazionale Forense lamentando l'illegittimità del diniego della cancellazione dall'albo dell'Ordine degli avvocati con effetto retroattivo, ma il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso ritenendo corretto e coerente far decorrere gli effetti della cancellazione dalla data della prima adunanza successiva alla comunicazione della conclusione delle pendenze disciplinari, esattamente come deliberato dal COA in quanto al momento delle domande di cancellazione avanzate al COA l'avvocato non era più lavoratore dipendente e non vi sussistevano più le condizioni di incompatibilità che giustificassero la cancellazione. Eccezioni. Peraltro, il Consiglio ha ricordato che comunque sussiste il potere del COA di far retroagire gli effetti della cancellazione dall'albo a un momento antecedente a quello della delibera, in casi determinati e specifici che non ricorrono nella fattispecie; tale potere, tuttavia, trova un limite invalicabile nel possibile pregiudizio della certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e in primo luogo dell'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista (CNF, sentenza n. 322/2024).
Cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. In merito alla cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che
La questione di legittimità costituzionale dell'art.57 legge professionale forense. Interpellata sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art.57, nella parte in cui non prevede deroghe al divieto di deliberare la cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, allorquando la perdurante iscrizione all'albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione. Per la Corte di Cassazione l'iscrizione coattiva all'albo stride con il diritto di libertà del professionista al lavoro e con il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Corte, pertanto ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (Corte di Cassazione, Ordinanza n.180 del 12 luglio 2024). Si attende, quindi la valutazione da parte della Corte costituzionale.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.