Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cnf. La cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare

Immagine-WhatsApp-2024-12-31-ore-11.21.16_37979430

 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Inquadramento normativo: artt.17 e 57 L. 247/2012 (Legge professionale forense)

Ai sensi dell'art.17 comma 9 legge professionale forense la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio nelle ipotesi stabilite dalla norma. L'art.17 legge professionale, inoltre, vieta di pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare (comma 16). Peraltro l'art.57 Legge professionale precisa che "Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo."

Effetti irretroattivi del provvedimento di cancellazione. Con sentenza n. 322/2024 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che gli effetti del provvedimento di cancellazione operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della delibera di cancellazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento. Nella specie un avvocato ha presentato istanza di cancellazione chiedendo che la cancellazione avesse effetti a decorrere dalla data della sua assunzione con contratto di lavoro subordinato, ma l'istanza è stata respinta dal COA attesa la pendenza di un procedimento disciplinare. A seguito della comunicazione del CDD della conclusione delle pendenze disciplinari, il COA ha deliberato la cancellazione dell'avvocato dall'albo degli avvocati a far data dalla delibera di cancellazione.  

 Il ricorrente ha impugnato la predetta delibera dinanzi al Consiglio Nazionale Forense lamentando l'illegittimità del diniego della cancellazione dall'albo dell'Ordine degli avvocati con effetto retroattivo, ma il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso ritenendo corretto e coerente far decorrere gli effetti della cancellazione dalla data della prima adunanza successiva alla comunicazione della conclusione delle pendenze disciplinari, esattamente come deliberato dal COA in quanto al momento delle domande di cancellazione avanzate al COA l'avvocato non era più lavoratore dipendente e non vi sussistevano più le condizioni di incompatibilità che giustificassero la cancellazione. Eccezioni. Peraltro, il Consiglio ha ricordato che comunque sussiste il potere del COA di far retroagire gli effetti della cancellazione dall'albo a un momento antecedente a quello della delibera, in casi determinati e specifici che non ricorrono nella fattispecie; tale potere, tuttavia, trova un limite invalicabile nel possibile pregiudizio della certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e in primo luogo dell'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista (CNF, sentenza n. 322/2024).

Cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. In merito alla cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che

  • "il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d'ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile ciò a prescindere dall'eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. 247/2012)" (CNF, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023, sentenza n.229 del 31 maggio 2024);
    • ha censurato il rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine (a causa della pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell'avvocato) della domanda di cancellazione dall'albo degli avvocati presentata dal professionista in considerazione del suo grave stato di salute che gli impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. A parere del Consiglio, tenuto conto che il professionista ha documentalmente provato le precarie condizioni di salute e tenuto conto del diritto a fruire di trattamenti previdenziali e assistenziali, dovrebbe potersi disporre la cancellazione dall'albo seppur in pendenza di procedimento disciplinare, quale eccezione al divieto di cancellazione di cui all'art.17, comma 16 della legge professionale. Ciò in considerazione dell'esigenza di garantire l'interesse al corretto esercizio della professione e tenuto conto di elementari considerazioni inerenti al rispetto della dignità dell'individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali (CNF, sentenza n.23 del 7 marzo 2023).

La questione di legittimità costituzionale dell'art.57 legge professionale forense. Interpellata sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art.57, nella parte in cui non prevede deroghe al divieto di deliberare la cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, allorquando la perdurante iscrizione all'albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione. Per la Corte di Cassazione l'iscrizione coattiva all'albo stride con il diritto di libertà del professionista al lavoro e con il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Corte, pertanto ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (Corte di Cassazione, Ordinanza n.180 del 12 luglio 2024). Si attende, quindi la valutazione da parte della Corte costituzionale.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cassa forense e le convenzioni per l'uso di spazi ...
Autonomia, presentato al Senato libro Pietro Gurri...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito