Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Venerdì scorso, giorno 10 luglio 2020, l'Agenza delle Entrate, con il provvedimento n. 259854, ha regolamentato i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione previsti dagli artt. 120 e 125 del D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio - nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'art. 122 dello stesso decreto. Unitamente al medesimo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 sempre di venerdì scorso, ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.
Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n. 34/2020 è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico; a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di attività d'impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, senza preclusione alcuna sulla base del regime contabile adottato: l'agevolazione spetta anche a associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività aperte al pubblico.
Sono agevolabili le spese effettuate sia per interventi agevolabili - interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza – sia per investimenti agevolabili che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata - programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo smart working -.
Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese agevolabili al netto dell'Iva, sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Rilevano tutte le spese sostenute nell'anno 2020, dal 01 gennaio al 31 dicembre, rilevate con principio di cassa per esercenti arti e professioni e con principio di competenza per le imprese. Solo dopo l'effettivo sostenimento della spesa potrà essere compensato all'interno del modello F24 il credito maturato o potrà essere effettuata la cessione a soggetti terzi.
Il credito d'imposta sulle spese di sanificazione previsto dall'art. 125 del D.L. n. 34/2020, è pari al 60% delle spese ammissibili e la norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite massimo di 60.000 per beneficiario è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili, pertanto il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Per beneficiare dei suddetti crediti d'imposta, occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate per comunicare l'ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione per consentire di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili: praticamente non ci saranno risorse disponibili per tutte le imprese, per cui molto probabilmente, la misura del credito sarà riproporzionata in rapporto alle risorse disponibili e stanziate.
La comunicazione relativa al credito d'imposta per l'adeguamento può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, fermo restando che nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020 sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020, mentre la comunicazione per il credito sanificazione va inviata invece dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia.
Al via dunque un altro parziale ristoro per le aziende colpite dalla pandemia, anche se, molti dubbi suscita il meccanismo della riproporzione del credito sulla base delle risorse disponibili; in questo modo non si ha la certezza del quantum e di conseguenza il contribuente non può adeguatamente pianificare un sano ed opportuno tax planning: ci siamo evoluti dal click day alla riproporzione del credito, ma purtroppo siamo sempre rimasti al'interno della zona di incertezza che caratterizza, hainoi, l'intero sistema fiscale italiano.
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.