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Aiuti per il Sud

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Approvato dal Consiglio dei Ministri di giovedì scorso il cosiddetto "decreto Sud". Tra le novità più interessanti l'istituzione dal 1° gennaio 2024 della cosiddetta "ZES unica" per il Mezzogiorno, con introduzione di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti, che ricalca quello attualmente previsto dall'art. 1 commi 98-108 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 5 comma 2 del D.L. n. 91/2017, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023.

Per Zona Economica Speciale – ZES - si intende una zona delimitata del paese, nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
Sulla base della bozza del provvedimento, il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Sono agevolabili gli acquisti di beni strumentali, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento del 17 giugno 2014 n. 651/2014, relativi a:

- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;

- acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, ma non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, e sarà necessario presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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