Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Processo civile, giudizio di legittimità: il contenuto delle memorie ex art. 378 c.p.c.

Imagoeconomica_1052672

Inquadramento normativo: Art. 378 c.p.c.

Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e deposito memorie prima dell'udienza: Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione «le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza». La funzione di queste memorie è quella di chiarire e delucidare le ragioni già indicate nel ricorso (Cass. S.U. n. 27843/2019, richiamata da Cass. civ., n. 14098/2020), con l'ovvia conseguenza che detti atti non possono sanare o integrare motivi originariamente inammissibili contenuti nel ricorso (Cass., nn. 3780/2015; 26670/2014; 17603/2011; 7260/2005, richiamate da Cass. civ., n. 14098/2020). E ciò in considerazione del fatto che le memorie in questione non possono sostituirsi quoad effectum ai motivi di ricorso (Cass., nn. 8749/2011; 7237/2006; 7260/2005; Cass., S.U., n. 4445/1997, richiamate da Cass. civ., n. 30760/2018). Sicché esse non potranno avere alcun rilievo se depositate dalla parte ricorrente al solo fine, ad esempio, di integrare il testo di un motivo di appello asseritamente non esaminato (Cass. civ., n. 14098/2020). Data la funzione innanzi descritta di queste memorie, ove in esse non venga replicata un'istanza contenuta nel ricorso, in quest'ipotesi «non sarà applicabile [...] la regola per cui le istanze non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi rinunziate, poiché le memorie in questione non sono deputate a precisare le conclusioni» (Cass. n. 30760/2018, Cass. S.U. n. 11097/2006, richiamate da Cass. civ., n. 14098/2020). 

Mancato deposito del controricorso e memorie ex art. 378 c.p.c.: Se la parte contro la quale è diretto il ricorso, non deposita il controricorso, «nel periodo che va dalla scadenza del termine per la proposizione del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio -anche se soltanto ai fini della partecipazione alla discussione orale- o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.» (Cass., S.U., n. 2114/1981; Cass., nn. 3513/1980; 2486/1962, richiamate da Cass. civ. S.U., n. 22571/2019). Ne consegue che sarà inammissibile una memoria di costituzione depositata e non notificata al ricorrente oltre il termine previsto per la notifica e il deposito del controricorso, atteso che detta memoria non potrà qualificarsi come controricorso tardivo. E ciò in considerazione del fatto che «non è sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dal'art. 378 c.p.c.» (Cass.,nn. 22928/2008; 25735/2014, richiamate da Cass. civ. S. U., n. 10019/2019).  

Memorie ex art. 378 c.p.c. e atti e documenti non prodotti nei gradi precedenti: «Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione [...] non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369, con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378» (Cass., nn. 2431/1995; 6656/2004; 7515/2011, richiamate da Cass. civ., n. 28999/2018).

Memorie ex art. 378 c.p.c. e ius superveniens: Lo ius superveniens nel giudizio di legittimità trova applicazione d'ufficio o su segnalazione del ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. quando la disciplina sopravvenuta:

  • è suscettibile di diretta applicazione ed è intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione;
  • attiene alle questioni trattate nel ricorso (Cass. nn. 4070/2004, 10547/2006, 16642/2012, 1337/2018, 10652/2018, 10664/2018, 12727/2018, richiamate da Cass. civ., n. 19617/2018).

La domanda di responsabilità aggravata e la memoria ex art. 378 c.p.c.: «La richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, ma deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso e non [...] con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.» (Cass., n. 20914/2011, richiamata da Cass. civ., n. 29415/2017). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Perdita di chance in ambito sanitario, SC: “E’ la ...
Al via il bonus sanificazione e adeguamento luoghi...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito