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Perdita di chance in ambito sanitario, SC: “E’ la privazione della possibilità di vivere più a lungo”.

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Con l'ordinanza n. 18928 depositata lo scorso 26 giugno, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul risarcimento dei danni correlati alla perdita di chance a causa della tardiva diagnosi di un linfoma polmonare, ha annullato la sentenza del giudice di appello che non aveva colto la specificità di tale profilo di danno, consistente nella privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo (anche rispetto alle mere probabilità statistiche) e/o con minori sofferenze.

La Cassazione ha quindi censurato la decisione impugnata che non aveva tenuto conto del fatto che le possibilità pregiudicate andavano valutate in relazione alla più tempestiva diagnosi e alla migliore cura del linfoma in sede polmonare e non in relazione all'evento morte.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni da perdita di chance avanzata dagli eredi di un uomo deceduto per un linfoma non Hodgkin allo stadio IV in sede polmonare.

Gli attori esponevano che, due anni prima del decesso, i medici della struttura ospedaliera ove il loro congiunto era stato sottoposto a splenectomia a seguito di un incidente stradale, pur avendo riscontrato dall'esame istologico effettuato sull'organo asportato un linfoma non Hodgkin a localizzazione splenica, avevano omesso di indicare tale patologia nella scheda di dimissione; deducevano, quindi, che la mancata informazione sul linfoma riscontrato in sede splenica aveva impedito al loro congiunto di effettuare accertamenti sanitari per quasi due anni.

Sia il Tribunale di Roma che la Corte di Appello di Roma rigettavano la domanda degli attori sul rilievo che – sebbene i sanitari non avevano adempiuto all'obbligo di fornire indicazioni in ordine al follow up della patologia tumorale riscontrata all'esito dell'esame istologico eseguito dopo la splenectomia - cionondimeno doveva escludersi che le conseguenze dannose fossero riconducibili etiologicamente alla condotta omissiva dei sanitari. 

 Gli eredi dell'uomo, ricorrendo in Cassazione, rilevavano come la Corte non aveva affatto considerato che la lacunosità della scheda di dimissione costituiva una condotta negligente che configurava, di per se, un inesatto adempimento del medico e della struttura sanitaria, conferendo alle omissioni nella cartella clinica il valore di nesso eziologico presunto; a causa di tale inadempimento, il paziente non si era potuto sottoporre a tutti gli approfondimenti del caso, in termini di follow up, con conseguente «perdita di chance per ritardo diagnostico», con la conseguente impossibilità di gestire consapevolmente la propria malattia, di decidere dove e da chi farsi curare, di effettuare quegli accertamenti diagnostici che gli avrebbero garantito di avere maggiori possibilità di evitare la morte, o quanto meno ritardarla.

La Cassazione condivide le censure rilevate.

La Corte premette che la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze; al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva); per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di "incertezza eventistica", senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento.

 Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata – con motivazione assai concisa – ha escluso il danno da perdita di chance non ravvisando il nesso eziologico con l'inadempimento medico; inoltre si è escluso, per la gravità della malattia, che il trattamento più precoce del linfoma polmonare ne avrebbe modificato la prognosi infausta, risultando pertanto irrilevante quoad vitam.

Così ragionando, tuttavia, la sentenza impugnata ha preso in considerazione unicamente l'esito letale, senza curarsi di valutare se sussistesse la possibilità di seguire un diverso percorso diagnostico e terapeutico che consentisse di individuare e trattare più precocemente il linfoma in sede polmonare e che permettesse al paziente, già dall'autunno 2000, di determinarsi rispetto alla malattia in modo diverso da come aveva potuto fare soltanto a partire dal giugno 2002.

Gli Ermellini evidenziano come i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi valutazione della possibilità che – se tempestivamente informato- il paziente avrebbe potuto sottoporsi ad un regolare follow up, che gli consentisse una diagnosi più precoce del linfoma in sede polmonare, una diversa progressione della malattia e, eventualmente, una maggiore sopravvivenza in vita (fermo restando l'epilogo letale).

La Corte di Appello ha, dunque, mostrato di ritenere dirimente la circostanza che un diverso approccio diagnostico e terapeutico non avrebbe comunque evitato la morte del paziente, omettendo di prendere posizione sul fatto che l'omessa informazione potesse comunque avere determinato una perdita di chances giuridicamente rilevanti nel senso finora illustrato: in definitiva, la sentenza non ha affrontato effettivamente la problematica della chance.

La Corte accoglie, quindi, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. 

 

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