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Ancora proroga Covid, altri 85 giorni

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La Corte di Cassazione mette il punto sui termini di decadenza modificati dalla "proroga covid"; con il decreto n. 1630, la Suprema Corte ha respinto la questione interpretativa sollevata in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. relativa all'applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020.

Rammentiamo che, per effetto dell'art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e questo determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

A titolo esemplificativo, gli accertamenti sulle imposte dei redditi, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Dunque, l'accertamento per l'anno 2018 dovrà essere notificato entro il 31 dicembre 2024, ma, applicandosi la "proroga covid" il termine viene spostato in avanti di 85 giorni sicché i termini in scadenza al 31 dicembre 2024 slitterebbero al 26 marzo 2025.

La Corte di Cassazione conferma dunque l'impianto sopra descritto avendo rigettato il rinvio pregiudiziale sollevato dalla C.G.T. I° Gorizia 13 novembre 2024 sez. II per i tributi erariali, e dalla C.G.T. I° Lecce 19 novembre 2024 sez. 1 per i tributi locali.

Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, e si determina dunque uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

Implicitamente, è stata rigettata anche la tesi secondo la quale l'art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020 avrebbe potuto riguardare solo le annualità caratterizzate dall'emergenza epidemiologica, e non anche le successive.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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