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La conversione del Decreto Legge 113/2024 - cosiddetto D.L. Omnibus – traslato nella Legge 7 ottobre 2024 n. 143, introduce un nuovo regime di ravvedimento "speciale" applicabile per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.
Infatti, l'art. 2-quater della L. 143/2024 introduce il nuovo ravvedimento attivabile per uno o più periodi dal 2018 al 2022 solo da coloro che aderiranno entro il prossimo 31 ottobre al concordato preventivo biennale. Ovviamente, l'adesione a questa misura è opzionale e i tempi e i modi per la comunicazione dell'adesione saranno stabiliti con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
I benefici in termini di riduzione dell'attività di accertamento sono condizionati al versamento di un'imposta sostitutiva per ciascuna annualità che si intende sanare, la cui determinazione, sia per la base imponibile, sia le aliquote d'imposta, dipende dai risultati ISA. Ne consegue l'impossibilità di avvalersi della norma da parte dei soggetti non ISA o comunque dei soggetti per cui si è applicata una causa di esclusione all'ISA.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita suindicata; l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene calcolata con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 31 marzo 2025, per il pagamento in unica soluzione oppure per iniziare a versare la prima delle 24 rate mensili.
Nessun effetto è previsto dalla norma sotto il profilo contributivo previdenziale. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Se, prima del pagamento, sono già stati notificati PVC, schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate, il "regime di ravvedimento" è precluso.
Durante i periodi oggetto di sanatoria, le eventuali rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 - analitiche, induttive e presuntive - e quelle IVA di cui all'art. 54 comma 2 secondo periodo del D.P.R. n. 633/72 – presuntive - restano possibili, ma solo in caso di decadenza dal concordato preventivo, applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022, mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione.
Inoltre, si stabilisce che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e adottano il regime del ravvedimento "speciale" per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Meditate contribuenti, meditate.
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