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La regolarizzazione del magazzino al capolinea

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Entro oggi 30 settembre 2024, i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di adeguare le rimanenze di magazzino, ai sensi dell'art. 1 commi 78-85 della Legge n. 213/2023, devono versare la prima rata delle imposte dovute.

L'adeguamento riguarda il periodo d'imposta 2023 e può riguardare i beni di cui all'art. 92 del TUIR; nel dettaglio:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, giusto art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR;

- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, giusto art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative alle:

- commesse infrannuali ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute, ex art. 92 comma 6 del TUIR;

- opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all'art. 93 del TUIR.

Il riallineamento del valore delle rimanenze, va dichiarato in sede di modello Unico compilando la sezione XXVII del quadro RQ del modello Redditi 2024 e può avvenire tramite:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di decurtazione del valore del magazzino occorre versare:

- l'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per i coefficienti di maggiorazione specifici per ogni attività, come individuati dal D.M. 24 giugno 2024;

- un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% della differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

Invece, in caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, è dovuta solo l'imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto.

Le suddette imposte vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 che, per effetto del differimento disposto dall'art. 7 del D.L. n. 113/2024 viene posticipata entro il 30 settembre 2024;

- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2023.

Il pagamento avviene a mezzo modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 30/2024.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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