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Oggetto di trattazione dell'articolo di oggi sarà la disciplina dell'assegno al nucleo familiare in caso di separazione e divorzio. Come sarà di seguito specificato, trattasi di prestazione che si cumula con il contributo per il mantenimento ordinario dei figli -e quindi da esso distinto- a prescindere dal quantum all'uopo fissato in sede di separazione o divorzio, salvo diversi accordi tra coniugi intervenuti in caso di separazione consensuale o diversa statuizione giudiziale.
L'assegno per il nucleo familiare (ANF) viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, in alcuni casi (ad esempio quando il richiedente è addetto ai servizi domestici, iscritto alla Gestione Separata, è operaio agricolo dipendente a tempo determinato, o lavoratore di ditte cessate o fallite o ancora beneficiario di altre prestazioni previdenziali) è direttamente l'INPS che paga l'assegno.
La misura di tale assegno varia in relazione al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo una tabella aggiornata annualmente dall'INPS. Tale assegno può essere percepito anche per i figli maggiorenni, senza limiti di età nel caso in cui, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ; per i figli studenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, il requisito richiesto è la presenza di un nucleo familiare numeroso (almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni).
Nel caso di separazione o divorzio a quale dei genitori va corrisposto tale prestazione previdenziale?
In tal senso ricorda l'art. 211 della legge di riforma del diritto di famiglia (l. n. 151 del 1975)che :"il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".
A seguito dell'introduzione del regime di affido condiviso, numerosi i conflitti tra coniugi al fine di stabilire chi abbia diritto alla percezione dello stesso, considerato che soltanto uno dei coniugi può percepirlo.
Ebbene, nel caso di affidamento esclusivo dei figli minori l'assegno va corrisposto all'affidatario.
Invece se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF (che però può essere richiesto e percepito da uno soltanto), ma la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Infatti nel caso di mancato accordo è da considerare preminente il requisito della convivenza con il figlio, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 903 del 1977.
Il diritto alla percezione dell'assegno rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare - poiché non lavoratore o non titolare di pensione- (sul punto Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11569).
Tale diritto viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.
Pertanto i redditi da considerare sono quelli del coniuge affidatario che poi percepirà gli assegni familiari. Il nucleo familiare ed il reddito di riferimento vanno determinati escludendo l'altro coniuge separato che non fa più parte del nucleo familiare ormai disgregato.
Tale assegno spetta anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio?
La risposta non può che essere affermativa dopo la riforma sulla filiazione che ha equiparato figli legittimi e figli naturali.
Sul punto, l'orientamento della giurisprudenzacondiviso dell'INPS è unanime: anche il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/unione civile può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
Come richiedere tale assegno al datore di lavoro del coniuge o all'INPS?
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
nel caso in cui il genitore collocatario non sia titolare esso stesso di un rapporto di lavoro e l'ex coniuge sia lavoratore dipendente, va presentata domanda direttamente al datore di lavoro dell'ex coniuge tramite modulo reperibile sul sito INPS o tramite CAF abilitati, allegando direttamente la sentenza dalla quale risulta che sia genitore affidatario convivente con la prole. In questo caso il pagamento verrà effettuato a favore del coniuge affidatario non lavoratore.
Nel caso in cui invece il pagamento debba essere fatto direttamente dall'INPS, in caso di mancato accordo tra i coniugi è opportuno informare previamente e formalmente, l'ex coniuge e nel caso in cui l'altro coniuge non dia spontaneamente il consenso è necessario presentare domanda direttamente all'INPS da parte del coniuge richiedente, autocertificando la qualità di genitore convivente.
Nel caso in cui L'INPS, come spesso avviene, non accolga la richiesta formulata in mancanza del consenso dell'altro coniuge, bisognerà agire giudizialmente econvenuto nella relativa causanonè l'Inps ma il coniuge titolare della situazione protetta. Al fine di ridurre il contenzioso sarebbe opportuno che nelle sentenze di separazione e divorzio venisse inserita la dicitura "oltre assegni INPS se dovuti", al fine di utilizzare dei mezzi più celeri per il recupero delle somme dovute da parte dell'ex coniuge nel caso di mancata corresponsione.
Si indicano di seguito le recenti pronunce della Suprema Corte in tema di diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare da parte del coniuge affidatario/collocatario non lavoratore.
Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11569:
La suddetta sentenza condanna L'INPS al pagamento dell'assegno al coniuge affidatario, statuendo che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l'assegno in questione in virtu' di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario. 4. Si tratta di un principio affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n.24204/2004 e 5060/2003; e di recente richiamato anche nella sentenza 6351/2015.
Cass. civ. [ord.], 09-02-2018, n. 3214:
Questa Corte con le sentenze n. 635 del 2015 e n. 13200 del 2013 ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal Decreto Legge n. 69 del 1988, articolo 2 convertito nella L. n. 153 del 1988 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - ha natura assistenziale, sicche', ai sensi dell'articolo 2 cit., commi 2 e 6 il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno e' quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.
In allegato il modulo per la richiesta della suddetta prestazione.
Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria
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Il mio nome è Daniela Bianco. Sono un Avvocato e una persona solare, eclettica e molto precisa nei rapporti interpersonali, professionale e deontologicamente corretta nei confronti di colleghi e di clienti.
Amo la giustizia nel puro significato del termine e ritengo che la mia soddisfazione sia quella del cliente che va ascoltato ma non sempre assecondato.
Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2003, ho conseguito la specializzazione per le professioni legali indirizzo giudiziario- forense Presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel 2005. Nel 2007 ho conseguito l’abilitazione alla professione forense ed attualmente sono iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dall’11.11.2007. Dal 2005 mi occupo di diritto civile ed in particolare delle problematiche inerenti il delicato settore del diritto di famiglia nel quale svolgo attività di consulenza anche on line ed assistenza giudiziale.