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Nel processo di separazione e di divorzio parti sono certamente i genitori ma questo non impedisce l'intervento del figlio maggiorenne nel processo atteso che egli ha comunque un diritto che può essere tutelato nello stesso processo.
In materia di separazione e divorzio nel caso di presenza di figli maggiorenni non autonomamente autosufficienti, l'art. 337-septies del codice civile nel dettare le disposizioni in favore dei figli maggiorenni prevede che"il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto".
Ebbene la richiesta di pagamento di versamento diretto a favore del figlio deve essere oggetto di specifica domanda e certamente legittimato è il figlio stesso. Secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; e si tratta di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone
Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Da un punto di vista processuale, osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto ai figli la circostanza che questi ultimi non abbiano proposto la relativa domanda in giudizio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 novembre 2013 n. 25300, Tribunale di Reggio Calabria sentenza n. 1165/2017).
Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto, fatta salva la legittimazione dell'altro genitore con cui eventualmente convive, legittimazione dunque concorrente.
Processualmente quindi come può intervenire il figlio maggiorenne nel processo di separazione o divorzio?
L'art. 105 c.p.c. disciplina proprio l'istituto processuale dell'intervento volontario nel processo : tale articolo prevede al primo comma il c.d. intervento autonomo: "chiunque può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo"; il secondo comma prevede invece un diritto di intervento adesivo: "può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
Tale intervento del figlio nel processo era stato già ritenuto ammissibile dalla Cassazione ante riforma filiazione (che ha introdotto l'art. 337 septies c.c.) la quale con sentenza n. Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2002, n. 9067 afferma che "se il figlio non interviene nel giudizio pendente e la sentenza di condanna viene emessa solo in favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il giudicato formale della sentenza".
Anche la giurisprudenza successiva sia di legittimità che di merito, ha ritenuto poi ammissibile l'intervento del figlio maggiorenne nel processo di separazione (sul punto Cfr. Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296).
D'altro lato, come si è sopra visto, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento di terzo in un giudizio pendente tra altre parti, è ritenuto sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento implicante l'opportunità di un simultaneus processus, indipendentemente dall'esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causam.
Alla luce di questi principi, è stato affermato che, in tema di separazione giudiziale, l'intervento in causa del figlio delle parti, per questioni attinenti il mantenimento, non si configura quale litisconsorzio necessario, bensì quale intervento volontario ai sensi dell'art. 105, sulla base della legittimazione del genitore concorrente con quella del figlio, la quale trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento
L'intervento in giudizio del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente può avvenire in tutte le forme previste dall'art. 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo della controversia, o eventualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito al mantenimento sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati" (sul punto Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296).
Per completezza espositiva, si specifica che -da un punto di vista processuale- l'intervento del figlio maggiorenne (in via principale o in via adesiva) può esplicarsi in tutti i procedimenti in cui i genitori discutono del suo mantenimento (separazione, divorzio, nullità, procedimenti di modifica, procedure relative al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio) anche allorché la maggiore età venga raggiunta nel corso del giudizio.
Resta inteso che la riconosciuta legittimazione all'intervento del figlio maggiorenne nel processo in cui i suoi genitori discutono del suo mantenimento non esclude la possibilità che il figlio maggiorenne possa anche agire attraverso una autonoma ordinaria iniziativa giudiziaria.
Con quali forme avviene il suddetto intervento in giudizio e quali le preclusioni che incontra il figlio in qualità di terzo?
L'art. 267 c.p.c. prevede che per intervenire nel processo il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art. 167 (comparsa di risposta) con le copie per le altre parti, i documenti e la procura e se la costituzione non avviene in udienza il cancelliere ne dà notizia alle parti costituite.
In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, 2° comma, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti ( Cass. civ. [ord.], sez. III, 22-08-2018, n. 20882)
Si segnalano sull'argomento anche le seguente pronunce:
Cass. civ., sez. I, 19-03-2012, n. 4296: Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l'intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un'opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18869 del 8 settembre 2014: l coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
Avv. Daniela Bianco del Foro di Reggio Calabria
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Il mio nome è Daniela Bianco. Sono un Avvocato e una persona solare, eclettica e molto precisa nei rapporti interpersonali, professionale e deontologicamente corretta nei confronti di colleghi e di clienti.
Amo la giustizia nel puro significato del termine e ritengo che la mia soddisfazione sia quella del cliente che va ascoltato ma non sempre assecondato.
Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2003, ho conseguito la specializzazione per le professioni legali indirizzo giudiziario- forense Presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel 2005. Nel 2007 ho conseguito l’abilitazione alla professione forense ed attualmente sono iscritta all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dall’11.11.2007. Dal 2005 mi occupo di diritto civile ed in particolare delle problematiche inerenti il delicato settore del diritto di famiglia nel quale svolgo attività di consulenza anche on line ed assistenza giudiziale.