Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il figlio commette reato? Il Tribunale revoca la casa assegnata.

cocaina

 A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio di due soggetti, il Giudice assegnava la casa coniugale alla ex moglie ancora convivente con il figlio di 21 anni non autosufficiente economicamente.

Accade però che quest'ultimo con la complicità della madre si dedichi allo spaccio di stupefacenti tanto che in casa venivano ritrovati durante una perquisizione cocaina e denaro contante.

Tale situazione comportava il venir meno dell'obbligo del padre di mantenere il figlio che non studia e non lavora ma piuttosto commette attività illegali.

Questa la decisione della Corte di Appello, avvenuta a seguito dell'accertamento di tale situazione, così riformando la decisione di primo grado e revocando alla madre l'assegnazione della casa coniugale, sentenza poi confermata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 17075/2022.

La ex moglie contestava la decisione del giudice della Corte di Appello, basandola sul fatto che la revoca fosse intervenuta in un momento in cui non era ancora stata emessa una sentenza di condanna definitiva.

 La Cassazione reputa però il ricorso del tutto inammissibile perché nell'abitazione oggetto di assegnazione, al termine di una perquisizione domiciliare erano state rinvenute sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e 4000 euro in contanti.

Tali fatti importanti e gravi avevano portato all'arresto sia del figlio che della madre con l'accusa di spaccio, pertanto, la Corte aveva ritenuto che il giovane impiegasse il proprio tempo non alla ricerca di un lavoro onesto o ad attività formative , ma, avesse piuttosto perseguito una strada diversa. Tutto ciò non poteva pertanto gravare sul padre.

Inoltre, ribadisce la Corte di Cassazione, bisogna tenere conto delle tante pronunce che in precedenza si sono espresse sulla questione del mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti affermando che: "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni." 

Questi i principi che guidano i nostri Giudici sul tema del mantenimento dei figli maggiorenni, argomento sempre attuale e che costantemente impegna la Corte nelle valutazioni di specifici casi che si presentano.

D'altra parte il quadro normativo detta limiti e condizioni di tale dovere da parte del genitore che, certamente, non può durare in eterno.

Ma su che cosa si basa tale obbligo/dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente? In primis, l'articolo 30 della  Costituzione e gli artt. 147 e ss. c.c. impongono ai genitori di mantenere , istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro e sostanze , ciò significa che non esiste una cessazione ipso facto dell'obbligo per il sol fatto del raggiungimento della maggiore età.

La legge n. 54/2006 all'art. 155 - quinquies ha poi stabilito che il giudice valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni il pagamento di un assegno periodico. Obbligo dalla durata per così dire mutevole da valutare in base alle circostanze e da vagliare caso per caso; da ciò si comprendono bene le ragioni della motivazione dell'ordinanza della Cassazione, che non ha ritenuto nel caso in questione ci fossero le condizioni per continuare a gravare il padre dell'obbligo del versamento periodico dell'assegno a favore del figlio di ventuno anni in considerazione dello stile di vita e della condotta di quest'ultimo. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Avvocati: l'obbligo formativo nella materia c.d. o...
La digitalizzazione aziendale

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito