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Avvocati: l'obbligo formativo nella materia c.d. obbligatoria assolto con una pubblicazione

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Si ritiene assolto l'obbligo formativo dell'avvocato anche in materia deontologica se quest'ultimo è autore di una pubblicazione che spazia compiutamente in tutti gli argomenti che costituiscono anche la c.d materia obbligatoria.

Questo ha statuito il Consiglio nazionale forense (CNF) con decisione n. 200 dl 21 novembre 2021 (fonte https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-200.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta a quest'ultima autorità.

I fatti del procedimento

Il ricorrente è un avvocato che è stato destinatario di un procedimento disciplinare in quanto ritenuto responsabile della violazione del dettato dell'art. 13 (ora art. 15) del codice deontologico forense, non avendo maturato il minimo dei crediti formativi così come previsto dal Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF. L'incolpato ha svolto attività difensiva, segnalando numerose pubblicazioni effettuate in varie materie, e in particolare segnalando di aver redatto una monografia. Preso atto dell'attività difensiva dell'avvocato, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (COA) ha ritenuto che quest'ultimo, in forza di quelle pubblicazioni, ha maturato i crediti formativi per le materie non obbligatorie, mentre nessun credito [...] per le materie obbligatorie. Così, è stata deliberata nei confronti del ricorrente la modifica del capo di incolpazione con riguardo all'assenza di crediti solo nelle materie obbligatorie. Successivamente il COA ha comunicato la trasmissione del fascicolo al Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) competente. 

All'esito del dibattimento, il CDD, riconosciuta la responsabilità del ricorrente per aver violato il dettato di cui all'art. 13 (ora art. 15) del codice deontologico forense (dovere di aggiornamento professionale), gli ha comminato la sanzione dell'avvertimento.

Il caso è giunto dinanzi al CNF.

Ripercorriamo la decisione di quest'ultima autorità nel dettaglio.

La decisione del CNF

Il previgente art. 13 del codice deontologico forense recitava nel seguente modo: è dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. È dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. Con l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico, il dovere di aggiornamento professionale è così disciplinato: l'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (art. 15 del nuovo codice deontologico forense). La violazione di tale dover costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 20 del nuovo codice deontologico forense). 

Secondo il regolamento del CNF tale dovere si considera integralmente assolto, tra l'altro, anche con lo svolgimento di determinate attività, quali le pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero le pubblicazioni di libri, saggi, monografre o trattati, anche come opere collettive su argomenti giuridici. Ciò premesso, tornando al caso di specie, il COA non avrebbe tenuto conto del fatto che la monografia, pubblicata dal ricorrente, è in materia di responsabilità dell'Avvocato. In essa è stato trattato anche il profilo deontologico. Ad avviso del Consiglio Nazionale Forense, al ricorrente avrebbero dovuti essere riconosciuti e valorizzati i crediti formativi derivanti da tale pubblicazione, trattandosi di opera di indubbio spessore, che:

  • spazia compiutamente in tutti gli argomenti che costituiscono la. c.d materia obbligatoria,
  • non attiene esclusivamente alla deontologia [...],
  • ha per oggetto anche l'ordinamento e la previdenza: aspetti tutti affrontati nel testo, che tratta, in via di mero esempio, anche dei doveri dell'avvocato in materia di antiriciclaggio e di protezione dei dati personali, che indubbiamente appartengono al dover essere dell'avvocato.

Alla luce delle considerazioni su esposte, pertanto, il CNF ha ritenuto il ricorrente adempiente rispetto agli obblighi formativi imposti dal regolamento sulla formazione approvato dal Consiglio Nazionale Forense e, per tal verso, l'ha assolto da ogni incolpazione. 

 

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