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Il figlio maggiorenne dimostra buona volontà? Il mantenimento è dovuto.

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 In sede di separazione ed in presenza di figli minori il Giudice determina l'assegno di mantenimento a favore di questi ultimi.

Difatti, tra i doveri dei genitori, vi è l'obbligo del mantenimento che è dovuto fino a quando il figlio pur maggiorenne non ha raggiunto l'indipendenza economica.

Ed ancora si può chiedere di cessare tale adempimento, nel caso di dimostrazione di inerzia del figlio che ad esempio non cerca lavoro o che lo rifiuta ingiustificatamente.

La Suprema Corte ha affermato che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia prova che il figlio non ne ha più diritto.

 Tale valutazione dovrà basarsi su accertamenti di fatto che tengano conto dell'età, dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, della complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto a partire dal raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. n. 5088/2018).

Questo è l'orientamento della Suprema Corte che è di recente intervenuta affermando che non si può negare il mantenimento al figlio che comunque lavora e accetta anche occupazioni precarie e saltuarie.

Esiste quindi un atteggiamento meno severo da parte dei Giudici allorquando il figlio pur non essendo autonomo dimostra di impegnarsi accettando offerte lavorative anche poco remunerate.

 Questo è il pensiero della Cassazione che si è così espressa con l'ordinanza n. 31349/2022.

Nel caso in questione durante una separazione, oggetto della controversia è anche il mantenimento dovuto al figlio maggiorenne.

Il padre stanco di dover contribuire a tale obbligo ne chiede la cessazione ma in appello  vede respinta la domanda in quanto la Corte dichiara di avere appurato che il figlio maggiorenne non è in realtà economicamente autosufficiente.

Il ragazzo svolge però attività di operatore in un call center in modo saltuario e durante il processo non era stato dimostrato che la convivente svolgesse un'attività lavorativa o avesse altre entrate.

Giurisprudenza recente afferma che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori se lo stesso, concluso un certo percorso di formazione, è in grado di dimostrare di essersi attivato nella ricerca di un lavoro per rendersi autonomo, anche ad esempio ridimensionando le proprie aspettative in attesa di occasioni migliori.

Nel caso di specie, il figlio di 27 anni si è impegnato, accettando anche di svolgere attività saltuarie e poco remunerative dal punto di vista economico.

Al contrario, il padre non allega circostanze particolari come offerte di lavoro che possono condurre alla conclusione di un atteggiamento di chiusura del ragazzo.

 

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