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Abbandono tetto coniugale, SC: “Nessun addebito se determinato dalla crisi economica”

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 Con la pronuncia n. 16222 dello scorso 18 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – rigettando la domanda di un uomo che insisteva affinché la separazione fosse addebitata alla moglie per aver abbandonato il tetto coniugale – ha giustificato il gesto della donna, dettato dalla profonda crisi coniugale determinatasi a seguito del crollo economico dell'attività imprenditoriale del marito.

Si è quindi specificato che l'allontanamento dal domicilio coniugale, quale violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, non costituisce causa di addebito della separazione quando sia avvenuta per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza..

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dal ricorso di un uomo volto ad ottenere la separazione dalla moglie con pronuncia di addebito a quest'ultima per aver abbandonato il tetto coniugale.

La Corte di Appello di Perugia escludeva l'addebitabilità della separazione alla moglie e confermava l'affido delle figlie minori in via esclusiva autonoma e disgiunta alla madre con collocamento presso la sua abitazione.

 In particolare, la corte di merito aveva accertato che la fine del matrimonio era stata determinata dalle innumerevoli tensioni tra i coniugi, a causa delle quali la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale; in particolare, la situazione di crisi familiare era stata scatenata dal deterioramento progressivo del rapporto di fiducia tra i coniugi aggravata dal crollo economico dell'attività imprenditoriale del marito alla quale partecipava anche la moglie.

Tale difficile situazione aveva avuto ripercussioni anche sul rapporto con i figli in quanto i genitori, assorbiti dalla loro conflittualità, non erano stati in grado di provvedere alla loro salute psicologica; pertanto il giudice di merito riteneva necessario sottoporre le ragazze ad un percorso psicologico e assistenziale finalizzato alla tutela e alla cura della loro salute psicologica, confermando l'assegno di mantenimento posto a carico del padre.

Il marito, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c., dolendosi della valutazione del compendio probatorio compiuta dalla Corte di appello che, pur tenendo conto dell'intervenuta sentenza penale di condanna della moglie, non le aveva riconosciuto l'addebito della separazione.

La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.

 In relazione alla richiesta di addebito, la Corte ricorda che quanto accertato in sede penale non può fondare automaticamente una pronuncia di addebito nel caso di separazione personale dei coniugi, in quanto l'allontanamento dal domicilio coniugale, quale violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, non costituisce causa di addebito della separazione quando sia avvenuta per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza. Correlativamente, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte aveva accertato che l'allontanamento dalla casa coniugale non era stato la causa della separazione, che doveva essere ricercata piuttosto nei fatti pregressi che avevano minato il rapporto di fiducia tra i coniugi.

Di contro, il ricorrente – nella propria doglianza – si è limitato a rimarcare la rilevanza dell'allontanamento unilaterale dalla casa coniugale ed a sostenere apoditticamente che non era stato provato il disagio economico ed esistenziale che aveva indotto la moglie all'allontanamento. Tale rilevo, tuttavia, non si confronta minimamente con quella che è stata la motivazione addotta dalla corte di merito, né adduce qualche elemento idoneo ad inficiare il percorso giuridico.

Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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