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Frequenta siti di incontri online, la Cassazione conferma l’addebito

Frequenta siti di incontri online, la Cassazione conferma l’addebito

Con l'ordinanza n. 3879 dello scorso 16 febbraio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato l'addebito di una separazione ad un marito che, dopo essersi iscritto ad un sito di incontri online, iniziava ad inviare sms e fotografie ad altre donne, ritenendo che tali condotte costituissero indizi, gravi, precisi e concordanti, da cui desumere l'infedeltà dell'uomo.

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Verona che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, accoglieva la domanda di addebito a carico del marito, l'obbligandolo altresì a corrispondere all'ex moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad Euro 1.000 oltre alle spese.

La Corte d'appello di Venezia, rigettando il gravame del marito, confermava le statuizioni relative all'addebito. 

 In particolare, i giudici desumevano l'infedeltà del marito – oltre che dalle dichiarazioni testimoniali e dai documenti prodotti dalla moglie – da una serie di indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, quali gli sms che l'uomo mandava ad altre donne, i pagamenti effettuati per l'iscrizione in siti di incontri on line con donne e talune fotografie; di contro, nessuna valenza veniva attribuita alla sopravvenuta riappacificazione con la moglie a seguito della scoperta dell'infedeltà, allorquando i coniugi trascorrevano insieme del tempo sia per organizzare il matrimonio della loro figlia sia in occasione delle cure oncologiche cui doveva sottoporsi la donna.

Ricorrendo in Cassazione, il marito eccepiva violazione e falsa applicazione dell' art. 151 comma 2, c.c. in punto di addebitabilità della separazione, dolendosi per non aver la Corte di merito valutato attentamente il contenuto delle diverse deposizioni testimoniali, dalle quali sarebbe, in realtà, emerso che la separazione non era a lui addebitabile, sia in relazione alle sue presunte infedeltà sia per l'intervenuta pacificazione con la moglie.

Più nel dettaglio, l'uomo contestava la decisione impugnata per aver posto, a base della decisione, degli elementi indiziari – quali gli sms, i pagamenti per siti di incontri on line con donne e le fotografie prodotte dall'ex moglie – considerandoli gravi, precisi e concordanti.

 In particolare, i giudici desumevano l'infedeltà del marito – oltre che dalle dichiarazioni testimoniali e dai documenti prodotti dalla moglie – da una serie di indizi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, quali gli sms che l'uomo mandava ad altre donne, i pagamenti effettuati per l'iscrizione in siti di incontri on line con donne e talune fotografie; di contro, nessuna valenza veniva attribuita alla sopravvenuta riappacificazione con la moglie a seguito della scoperta dell'infedeltà, allorquando i coniugi trascorrevano insieme del tempo sia per organizzare il matrimonio della loro figlia sia in occasione delle cure oncologiche cui doveva sottoporsi la donna.

Ricorrendo in Cassazione, il marito eccepiva violazione e falsa applicazione dell' art. 151 comma 2, c.c. in punto di addebitabilità della separazione, dolendosi per non aver la Corte di merito valutato attentamente il contenuto delle diverse deposizioni testimoniali, dalle quali sarebbe, in realtà, emerso che la separazione non era a lui addebitabile, sia in relazione alle sue presunte infedeltà sia per l'intervenuta pacificazione con la moglie.

Più nel dettaglio, l'uomo contestava la decisione impugnata per aver posto, a base della decisione, degli elementi indiziari – quali gli sms, i pagamenti per siti di incontri on line con donne e le fotografie prodotte dall'ex moglie – considerandoli gravi, precisi e concordanti.

 

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