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Processo civile: legittimato ad agire è sempre il titolare della posizione soggettiva?

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Inquadramento normativo: Art. 100 c.p.c.

L'interesse ad agire e la titolarità della posizione soggettiva: Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (art. 100 c.p.c.). In buona sostanza occorre che chi agisce o resiste deve essere legittimato a promuovere o a subire un giudizio. Questa legittimazione prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (Cass., n. 14468/2008, richiamata da Tribunale La Spezia, sentenza del 13 gennaio 2021) e ciò in considerazione del fatto che quest'ultima attiene al merito della controversia e sussiste qualora si accerti che colui che vanta un diritto ne è effettivamente il titolare (Cass-, S.U., n. 24755/2015, richiamata da Tribunale Ancona, sentenza del 13 gennaio 2021).

Le azioni tipiche e la titolarità del diritto: In tema di azioni tipiche, per le quali la legge delinei compiutamente la fattispecie, determinando e indicando precisamente i soggetti legittimati e i presupposti di fatto cui è condizionato l'esercizio dell'azione, l'interesse ad agire assume un rilievo e un significato prevalentemente o esclusivamente sistematici, nel senso che è sufficiente il verificarsi delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla legge, o più esattamente che sia prospettata la loro realizzazione, perché l'azione possa essere proposta, senza la necessità di accertare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, in quanto la valutazione della presenza di detto interesse è stata in sostanza già fatta dal legislatore nel momento in cui ha predisposto quella forma di protezione giuridica (Cass., nn. 1788/1988, 10814/1996, richiamate da Tribunale Bolzano Sez. spec. in materia di imprese, sentenza del 15 settembre 2020). 

La legittimazione ad agire nella domanda di danni derivati da circolazione stradale: Nei giudizi instaurati per ottenere il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale, la legittimazione attiva spetta anche al comproprietario del veicolo danneggiato quando quest'ultimo:

  • agisce per il rimborso delle spese di riparazione del veicolo incidentato (Tribunale Bari, sentenza del 26 gennaio 2017, n.460, richiamata Tribunale Patti, sentenza del 12 gennaio 2021;
  • ha sostenuto personalmente il costo della riparazione del mezzo, subendo in tal modo un'incisione sulla propria sfera patrimoniale" (Tribunale Bari, sentenza del 26 gennaio 2017, n.460, richiamata Tribunale Patti, sentenza del 12 gennaio 2021).

Nei giudizi su citati la legittimazione ad agire spetta anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza di un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass. civ., n.15458/2011, richiamata da Tribunale Patti, sentenza del 12 gennaio 2021). 

La legittimazione ad agire nell'azione negatoria: Con riguardo all'azione negatoria, la titolarità del bene costituisce presupposto per la legittimazione attiva e non oggetto della causa. Ne consegue che, in tali casi, la parte che agisce:

  • non deve fornire la prova rigorosa della proprietà, a differenza dell'azione di rivendica;
  • deve provare con ogni mezzo, anche in via presuntiva il possesso del fondo in forza di un titolo valido.

Il convenuto, invece, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del suo diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore. In buona sostanza, sotto il profilo probatorio l'attore deve dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido" (Cass., 472/2017, richiamata da Tribunale Arezzo, sentenza del 21 ottobre 2020). Poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, essendo questo il diritto vantato sulla cosa del convenuto, il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, mentre incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto sul bene (Cass., nn. 8694/2019, 21851/2014, richiamate da Tribunale Arezzo, sentenza del 21 ottobre 2020). 

 

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