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Nessun mantenimento alla giovane moglie.

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 Non basta chiedere l'assegno di mantenimento, occorre anche provare di averne diritto.

Il fatto di non avere le risorse economiche per vivere non è sufficiente al fine di ottenere il contributo, soprattutto alla luce di tutta una serie di fattori concomitanti che occorre considerare.

Il discorso cambia in relazione al mantenimento dei figli che spetta sempre quando sono minorenni o, se maggiorenni, quando non sono ancora autosufficienti.

Questo è quanto accaduto ad esempio ad una giovane donna alla quale i Giudici della Suprema Corte non hanno riconosciuto il mantenimento, in particolare, in ragione della giovane età di quest'ultima.

Difatti, nel caso in questione una giovane donna, senza lavoro, ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva escluso l'assegno di mantenimento in suo favore.

Le motivazioni? La donna, sufficientemente giovane aveva tutte le possibilità di trovare un lavoro ed ella aveva inoltre rifiutato un progetto per l'orientamento al lavoro offerto dai servizi sociali.

 La donna, ricorre in Cassazione, sostenendo che la Corte ha errato a valorizzare la sua giovane età e la circostanza che le era stato offerto un percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non si trattava di una proposta concreta ma di un inserimento "futuro ed ipotetico".

Ella, inoltre, lamenta di non avere redditi e che "non rileva l'astratta attitudine e la generica capacità di lavoro, avendo ella sempre svolto attività di casalinga".

Ma secondo la Cassazione il motivo è inammissibile.

Dice l'ordinanza della prima sezione civile della Cassazione n. 17805/2023 "il diniego dell'assegno di mantenimento è motivato, in primo luogo, sul rilievo che la richiedente non solo è giovane, ma che le è stato prospettato un percorso di inserimento lavorativo ingiustificatamente rifiutato, il che inquadra in una dimensione concreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età;

 in secondo luogo, valorizzando la circostanza che ella gode di una prestazione economicamente apprezzabile da parte del coniuge separato e cioè il pagamento del canone di locazione dell'appartamento ove abita con la figlia e che questo è il complessivo sforzo economico che può richiedersi al adeguato alle sue possibilità economiche".

Si tratta, dunque, di un giudizio di fatto di cui in sede di legittimità non si può chiedere la revisione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

 

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