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Affidamento super - esclusivo al genitore se l’altro non contribuisce al mantenimento.

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 Il codice civile stabilisce che, salvo diversi accordi tra le parti, ciascuno dei genitori, provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

La legge quindi non individua esattamente l'importo dovuto a titolo di mantenimento ma, prevede solo dei criteri.

Il giudice stabilirà, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico considerando tra gli altri, le attuali esigenze del figlio; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di questi; la valenza economica dei compiti di cura assunti da ciascun genitore.

Pertanto, uno dei criteri di cui deve tener conto nel calcolo dell'assegno è la capacità economica della persona obbligata a versarlo.

E così, se il padre, dopo la separazione, dovrà andare ad esempio a vivere in affitto, il giudice dovrà tener conto di questa circostanza, cioè delle maggiori spese che l'uomo dovrà sostenere a seguito dell'assegnazione della casa familiare alla donna.

 Se il padre ha perso il lavoro ed è disoccupato, allora il giudice potrà determinare a suo carico un assegno di mantenimento minimo.

E cosa succede se il genitore si rende totalmente inadempiente?

Per il tribunale di Milano va disposto l'affido super-esclusivo alla madre se, come nel caso in questione, il padre si renda totalmente inadempiente all'obbligo di mantenimento.

Difatti, tale situazione può essere indice della inidoneità e per tale motivo può trattarsi di uno di quei casi in cui la regola dell'affido condiviso dei figli può essere derogata laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.

Questa la decisione del tribunale di Milano con sentenza n. 2992/2023 che ha disposto l'affido super-esclusivo del figlio alla madre, ritenendola la soluzione più idonea a tutelare il benessere morale e materiale della prole.

 Occorre però sottolineare che nel caso in questione tra i fattori senz'altro considerati dal giudice, vi è stato pure l'assoluta instabilità del padre che faceva abuso di sostanze e che pertanto non risultava in grado di adottare con tempestività le decisioni per la vita delle figlie.

Difatti per i giudici milanesi, anche in considerazione dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio.

Pertanto, nel caso in questione si è ritenuto che l'affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell'affidamento super- esclusivo, fosse la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale dei minori, consentendo alla madre di esercitare le funzioni genitoriali di cura e assistenza, con tempestività, avendo ella d'altronde sempre esercitato con continuità i propri doveri genitoriali ed avendo dato prova di essere dotata di seria capacità genitoriale.

 

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