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I requisiti di capacità tecnica rientrano nella discrezionalità della Stazione Appaltante.

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In tema di appalti pubblici, all'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito.

Ad affermarlo è la quarta sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 1048/2024 ha rigettato il ricorso di una società volto ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara.

Secondo la società ricorrente, la clausola della lex specialis che conteneva i requisiti di capacità tecnica e professionale, era priva qualsivoglia motivazione logica o sistemica ed andava, per questo, interpretata in base al principio "favor partecipationis", escludendo, dunque, che la stessa clausola richiedesse la dimostrazione di un "servizio di punta". 

Nello specifico, secondo la citata clausola, i requisiti di capacità tecnica e professionale presupponevano la dimostrazione di avere eseguito, nell'ultimo triennio, almeno un servizio uguale a quello oggetto dell'appalto, per un importo equivalente a quello stimato annuo a base della gara, ossia € 1.171.465,00.

Il Consiglio di Stato, dopo aver precisato che il principio del "favor partecipationis" può trovare applicazione solo a fronte di clausole ambigue, suscettibili di plurime interpretazioni, ha ritenuto la clausola in questione, oltre che sufficientemente chiara, anche legittima.

La facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, si legge nella sentenza, è stabilita sia dal previgente (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall'attuale codice dei contratti (art.10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che 

"le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità" (art. 58, paragrafo 4), confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

Nel caso in esame, conclude il provvedimento, sono stati rispettati sia il limite della congruità con l'oggetto della gara, che quello della proporzione, atteso che l'importo del servizio di "punta" è stato commisurato ad una sola annualità del contratto da affidare. 

 

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