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Modifica condizioni di divorzio.

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 La Corte di Cassazione con sentenza n. 6453 del 12 marzo 2024 si è pronunciata in merito al caso di un uomo divorziato che, a seguito del peggioramento della propria situazione economica si rivolge al Tribunale per chiedere di modificare le condizioni stabilite con la sentenza di divorzio.

All'udienza avanti al Tribunale, le parti raggiungevano un accordo, in base al quale l'uomo non doveva più corrispondere il mantenimento per la figlia, la quale si era trasferita a vivere stabilmente con il padre, e concordava con la ex moglie una riduzione dell'assegno divorzile.

Successivamente l'uomo presentava un secondo ricorso con il quale chiedeva la revoca dell'assegno divorzile a favore della ex moglie e richiedeva a quest'ultima di versare il mantenimento mensile al figlio, che si era trasferito stabilmente a casa del padre. Entrambe le richieste venivano rigettate.

Avverso il decreto del Tribunale, l'uomo proponeva così reclamo alla Corte d'Appello. I giudici rigettavano il ricorso, poiché ritenevano che non fossero sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare la revoca o la revisione dell'assegno, in quanto i redditi del marito erano rimasti sostanzialmente invariati.

 Avverso la decisione della Corte d'Appello, proponeva ricorso per Cassazione, che rigettava per mancanza di nuovi cambiamenti economici.

In Italia, la legge prevede che le condizioni che vengono stabilite in una sentenza di divorzio sono prese sulla base delle condizioni economiche e di vita di ciascuno dei due coniugi in quel dato momento storico. Tali condizioni, tuttavia, possono mutare nel corso del tempo e, per tale ragione, su richiesta possono essere modificate solo se emergono nuove circostanze che giustifichino il cambiamento delle stesse.

Occorre dimostrare l'esistenza di un cambiamento sostanziale e duraturo delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi. Occorre che venga accertata una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche idonea a mutare il pregresso assetto effettuando una comparazione delle condizioni di entrambe le parti. Il giudice non svolgerà una nuova valutazione , ma dovrà verificare se le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio raggiunto.

 Nella sua pronuncia la Corte richiama anche la sentenza delle SS.UU. n. 18287 del 2018 le quali in relazione all'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 hanno affermato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, comparativa e perequativa , richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Ciò significa che l'ex marito deve provare l'esistenza di giustificati motivi idonei, ad esempio potrebbe riguardare la perdita del lavoro, la riduzione del reddito o altri gravi cambiamenti economici.

Per modificare le condizioni di mantenimento o l'assegno divorzile è necessario dimostrare cambiamenti economici sostanziali: nel caso in esame dunque non sono, quindi, stati sufficienti i piccoli aggiustamenti o variazioni temporanee del reddito ma sarebbero state necessarie modifiche che alterassero la capacità di una delle parti di sostenere gli stessi livelli di supporto finanziari stabiliti in un momento precedente.

 

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