Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Mantenimento direttamente al figlio: occorre la domanda del ragazzo

Mantenimento direttamente al figlio: occorre la domanda del ragazzo

Con l'ordinanza n. 34100 depositata lo scorso 12 novembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di una donna divorziata che si doleva per aver il giudice ordinato all'ex marito il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, con lei convivente, direttamente nelle mani del ragazzo, pur in assenza di una specifica domanda dal medesimo avanzata.

Si è difatti precisato che "sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Cagliari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi, ponendo a carico del padre il pagamento di un contributo di euro 850 mensili per il figlio minore, da versare all'ex moglie con la quale il ragazzo conviveva. 

 La Corte d'appello di Cagliari, sovvertendo la decisione della sentenza di primo grado, disponeva che l'assegno di mantenimento per il figlio, divenuto nelle more maggiorenne ma non ancora autosufficiente, fosse direttamente corrisposto a quest'ultimo.

A sostegno di tale decisione, il giudice d'appello – premesso che soluzione adottata fosse normativamente prevista in via ordinaria (prima con l'art. 155 quinquies e oggi con l'art. 337 septies c.c.) – rilevava come era stato lo stesso ragazzo, seppure con una manifestazione di volontà informale, a richiedere che l'assegno gli venisse direttamente corrisposto, anche al fine di sottrarsi alle dinamiche conflittuale e di triangolazione che caratterizzavano i rapporti tra i due genitori.

Ricorrendo in Cassazione, la mamma censurava la decisione della Corte distrettuale per aver disposto la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente a mani del figlio maggiorenne. A tal riguardo la donna rilevava vizio della domanda e di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, evidenziando come la Corte d'Appello, in assenza di una norma che lo consentisse, aveva ampliato d'ufficio l'oggetto del giudizio, disponendo il pagamento diretto del mantenimento in assenza di domanda giudiziale dell'avente diritto.

La Cassazione condivide la censura formulata dal ricorrente.

 In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che giammai potrebbe disporsi il versamento diretto del mantenimento in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto.

Difatti, sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c..

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la pronuncia impugnata abbia palesemente violato il principio di diritto richiamato nella parte in cui ha disposto, pur in assenza di una specifica domanda avanzata dal ragazzo – che l'assegno di mantenimento fosse direttamente corrisposto al figlio.

Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

CNF e la piattaforma per l'erogazione di corsi di ...
Processo civile: CTU cinematica e i limiti del pot...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito