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Processo civile: CTU cinematica e i limiti del potere discrezionale del giudice

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In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta (Cass., 3, n. 88 dell'8/1/ 2004). Tale obbligo sussiste anche quando il giudice rifiuta la richiesta delle parti di disporre una consulenza tecnica cinematica.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 39257 del 10 dicembre 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno agito in giudizio per chiedere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto, deceduto a seguito di un incidente stradale. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale adito, assunte le prove testimoniali, ha rigettato:

  • la richiesta ammissione di una CTU cinematica formulata dai ricorrenti, ritenendo i) il sinistro avvenuto al centro della carreggiata, ii) la responsabilità del congiunto dei ricorrenti per comportamento imprudente di quest'ultimo che improvvisamente ha attraversato il tratto autostradale;
  • la domanda degli attori, compensando le spese. 

I ricorrenti lamentano l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di prime cure, facendo rilevare che quest'ultimo si è basato su una prova testimoniale da cui sono emerse discrasie. Discrasie, queste, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a non omettere di disporre una CTU cinematica necessaria per chiarire l'eziologia del sinistro. Contro la decisione del giudice di primo grado, i ricorrenti hanno proposto appello. Anche la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di CTU cinematica e ha confermato corresponsabilità della vittima nella produzione dell'evento dannoso.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte d Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Secondo i Giudici di legittimità ritiene che la Corte d'appello non si è conformata all'orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui, a fronte della richiesta delle parti di disporre una consulenza tecnica cinematica, il giudice ha l'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta, fornendo dimostrazione di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato. 

Tale orientamento si ispira a quello che ritiene che: i) la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio che non rientra nella disponibilità delle parti perché rimesso al potere discrezionale del giudice; ii) l'esercizio di detto potere incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall'onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. (Cass., 3, n. 88 dell'8/1/ 2004). Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l'istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato (Cass., n. 10784 del 7/6/2004). Orbene, tornando al caso di specie, i giudici di merito hanno mantenuto il silenzio sul rigetto della richiesta di CTU cinematica. Tale silenzio costituisce la prova provata della violazione delle regole processuali cui il giudice deve rigorosamente attenersi e per le quali nella motivazione della sentenza d'appello il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di revisione prioris instantiae propria della sentenza di secondo grado.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio.

 

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