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La prima sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11724/2023 affronta nuovamente il tema delle spese straordinarie affermando che, il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di dimostrazione alcuna.
Nel caso in questione, la ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Mantova al fine di veder condannato il resistente a contribuire al mantenimento della figlia con la corresponsione di una somma mensile pari a 1.000 euro ovvero altra somma ritenuta congrua dal giudice, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia stessa, nonché a concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova in ragione del 70%.
Quest'ultimo, provvedeva ponendo a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia ancora minore, l'assegno di 500 euro mensili.
Le spese straordinarie, invece, venivano dal giudice disposte a carico di entrambi i genitori, nella misura del 30% per la madre e del 70% per il padre, senza alcuna necessità di previo accordo su tali esborsi e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della esibizione di ricevuta attestante la spesa sostenuta.
La madre depositava reclamo contro tale provvedimento e la Corte di Appello di Brescia disponeva un assegno di contributo al mantenimento da parte del padre di 800 euro mensili anziché di 500.
La Corte di Appello procedeva però anche alla riduzione del 10% sul contributo del padre per le spese straordinarie, fissando la sua quota al 60% anziché al 70%.
Il padre, a quel punto, proponeva ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo di ricorso, egli lamentava l'omesso esame, da parte della Corte d'Appello di Brescia, circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, deduceva la mancata pronuncia sulla questione preliminare di mutatio libelli relativa al fatto che, nel primo giudizio era stato chiesto che l'ex marito venisse onerato di "concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova", mentre nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, la stessa reclamante chiedeva fossero ricomprese fra le spese che non necessitavano previo consenso e con contributo al 70% a carico del padre le spese per la babysitter.
La Corte di Cassazione giudica la suddetta censura infondata, perché argomenta come la modificazione della domanda ammessa ex. art. 183 c.p.c. possa riguardare il solo petitum, la sola causa petendi, o entrambi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Il tribunale stesso aveva posto a carico di entrambe le parti, tra le spese straordinarie, elencate a titolo esemplificativo, quelle di baby-sitter, e molte altre, per cui tali spese appartenevano già alla materia del contendere.
Con gli ultimi quattro motivi, il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto, facendo particolare riferimento agli artt. 315 bis c.c., 316 ter c.c.
La Corte di Cassazione tratta i suddetti rimanenti motivi unitariamente, preannunciando che la Corte territoriale si è attenuta ai principi enunciati dalla Cassazione stessa.
Difatti, il principio di proporzionalità che riguarda la disciplina del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, non richiede solamente che il giudice compia una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma anche che egli tenga conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
I giudici di legittimità rammentano al ricorrente come l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione.Difatti, richiamando la sentenza n. 13664/2022, la Suprema Corte ribadisce come le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento, così come ha fatto la corte territoriale nel caso in esame.
Inoltre, le spese straordinarie non devono essere necessariamente fissate in misura pari alla metà per ciascuno dei genitori, ma si deve procedere a una suddivisione proporzionale secondo il reddito di essi.
Infine, viene osservato come non sussista, nel nostro ordinamento, alcun obbligo a carico del coniuge affidatario della prole di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, fermo restando che nel caso di mancato preventivo accordo di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetterà comunque al giudice l'ultima parola sulla rispondenza delle spese in questione all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Il compito della Corte di Cassazione, viene ricordato, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, dovendo invece limitarsi a controllare se siano state date le ragioni della decisione e se il ragionamento probatorio, manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 7523/2022).
Pertanto la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce pertanto che, l'ammontare degli alimenti per i figli non è da ritenere necessariamente fisso e immutabile.
Le esigenze dei figli, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta dell'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole.
In particolare, nel caso di specie, la Cassazione ribadisce come l'aumento delle esigenze economiche del figlio, se determinato dalla crescita, non ha bisogno di dimostrazione alcuna, allineandosi con il principio di diritto già stabilito dall'ordinanza n. 13664 dell'aprile 2022.
Sempre perseguendo l'orientamento giurisprudenziale appena citato, le spese "extra" dovute all'avanzare d'età dei figli, non sono da ritenersi comprese all'interno delle spese straordinarie, dovendo il giudice necessariamente adeguare l'assegno di mantenimento stesso alle nuove, cresciute, esigenze.
Si valorizza il principio di proporzionalità e si facilita il compito del genitore affidatario, il quale non è più tenuto a dover provare, spesa per spesa, i maggiori costi di mantenimento del figlio dovuti alla sua crescita.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!