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Avvocati. È possibile chiedere la reiscrizione all'Albo dopo la radiazione?

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 Fonti: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n. 12 del 28 febbraio 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato gli elementi che devono sussistere affinché il professionista radiato dall'Albo degli Avvocati possa chiedere la reiscrizione.

Vediamo i punti salienti della vicenda sottoposta al Consiglio.

I fatti del procedimento

Il ricorrente, dopo aver commesso una serie di reati per i quali è condannato a un anno e otto mesi otto di reclusione, è stato radiato dall'Albo degli Avvocati per aver compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense.

Pur non avendo mai impugnato il provvedimento irrogativo della radiazione, l'interessato anni dopo il suddetto provvedimento, ha presentato istanza diretta ad ottenere l'iscrizione all'albo degli Avvocati, domanda che, però è stata rigettata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Avverso la decisione di rigetto il ricorrente si è rivolto al Consiglio Nazionale ritenendo la sussistenza dei requisiti per la propria reiscrizione all'albo e denunciando il difetto di motivazione della decisione del COA, che non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a supporto della propria istanza, quali: a) il lasso di tempo trascorso dai fatti delittuosi; b) la riabilitazione intervenuta attraverso l'attività di volontariato e il risarcimento effettuato alle vittime (seppur limitato a causa dell'indisponibilità economica e della sussistenza di numerosi debiti che gli avrebbero impedito di risarcire tutte le parti offese); d) il comportamento irreprensibile tenuto dal ricorrente negli ultimi 13 anni.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato come il COA abbia approfonditamente motivato la sua decisione, operando un'analitica ricostruzione della vicenda e spiegando i motivi di fatto e di diritto che supportano la decisione. 

​Infatti, richiamando la giurisprudenza, di legittimità e disciplinare, il COA ha evidenziato i vari elementi che devono essere tenuti in considerazione nella valutazione della reiscrizione all'Albo dell'avvocato radiato, quali:

  • il recupero della condotta irreprensibile: ai sensi dell'art.17 L. n.247/2012 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati adito deve valutare se nel periodo trascorso vi sia stato il recupero del requisito della condotta irreprensibile sia secondo i canoni previsti dal Codice Deontologico Forense sia sotto un profilo riabilitativo, tenendo comunque conto della gravità del comportamento del comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese (ex multis Cassazione civile sez. un., 20/12/2017 n. 30589). A questo proposito il COA ha evidenziato che l'avvocato radiato ha commesso plurime e reiterate condotte illecite nel corso di più anni, in occasione e in violazione della propria attività professionale che hanno portato a molteplici capi di imputazione ledendo non solo la credibilità e la reputazione del professionista, ma anche quella della classe forense e di tutto il sistema giustizia;
  • la prova del recupero dei requisiti di onestà e integrità: sebbene la valutazione della condotta irreprensibile non possa limitarsi al solo esame del comportamento che ha portato alla condanna disciplinare (poiché ciò si risolverebbe in una illegittima perpetuazione della sanzione), la gravità di tale condotta non può costituire il punto di partenza per la verifica dei requisiti di cui all'art.17 L. 247/2012; ma occorre, altresì, la prova dell'avvenuto recupero dei requisiti di onestà e di integrità della condotta, il cui onere è posto a carico dell'avvocato radiato (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 71; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 20 ottobre 2016 n. 324). Ebbene, nel caso di specie il COA ha rilevato l'insufficiente prova fornita dall'istante, in quanto l'invocata attività di volontariato è stata svolta in un periodo molto limitato; la condotta risarcitoria è stata soltanto parziale e non è stata fornita adeguata prova documentale dell'asserita indisponibilità economica/finanziaria dell'istante; infine le numerose ed ingenti esposizioni debitorie forniscono un elemento tutt'altro che positivo nella valutazione della recuperata affidabilità e irreprensività, tenuto conto che l'avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, commette illecito deontologico, ledendo il prestigio della categoria (ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 46/2016).
  • il decorso del tempo: a questo proposito il COA ha rilevato che lo spazio temporale non è un elemento risolutivo per la valutazione posta a carico del Consiglio dell'Ordine, in quanto un significativo spazio temporale non porta sempre e comunque ad escludere o a ridurre la valenza negativa delle condotte sanzionate dovendosi valutare anche quelle condotte risalenti nel tempo che, per la gravità dell'illecito commesso, possono dar luogo ad una valutazione di inidoneità del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell'attività del Difensore (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2011, n. 137);
  • inammissibilità della domanda: ai sensi dell'art.62, comma 10 L. n. 247/2012 "Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine"; laddove nel caso di specie il ricorrente presentato istanza per la nuovo iscrizione nell'albo degli avvocati dopo oltre un anno dalla scadenza del suddetto termine.

Condividendo l'approfondita motivazione resa dal COA, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto il ricorso infondato e l'ha rigettato.

 

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