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I professori avvocati, se autorizzati dal dirigente, possono patrocinare anche cause contro l’amministrazione di appartenenza.

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Con la sentenza n. 443/2023, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per dieci giorni senza retribuzione, inflitta ad un professore di diritto per aver patrocinato una serie di cause intentate da alcuni dipendenti di un istituto scolastico nei confronti del MIUR.

Secondo il giudice del lavoro, non sussiste alcuna incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e l'attività di insegnamento, qualora le due occupazioni siano svolte nel rispetto dei limiti disegnati dalla legge e fermo restando l'obbligo per il docente avvocato di ottenere la preventiva autorizzazione del direttore didattico o del preside. 

Invero, differentemente da quanto accaduto per gli altri settori del pubblico impiego, precisa la sentenza, opera nei confronti dei professori-avvocati il disposto di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, co. 4, lett. a, che consente ai professori a agli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari, di cumulare tale impiego pubblico con l'esercizio della professione di avvocato.  

Secondo quanto affermato dal Tribunale di Bologna, tali eccezionali previsioni di compatibilità, che sono sopravvissute alle numerose evoluzioni normative in materia, esprimono in sé il valore dell'insegnamento e di quello della ricerca, ritenuti prevalenti oltre che non confliggenti con l'interesse al libero esercizio dell'attività forense e tendenzialmente compatibili, nel bilanciamento degli interessi, rispetto al buon andamento della P.A. e, dunque, consentono di ritenere pienamente legittimo per il docente avvocato patrocinare anche cause intentate dai dipendenti contro la sua stessa amministrazione di appartenenza, purché previamente autorizzato dal dirigente scolastico. 



 

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