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Fonte hhttps://www.cassaforense.it/
Con sentenza del 18.7.2024 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la legittimità della normativa che ha abolito i supplementi di pensione per gli avvocati che, titolari di pensione con decorrenza successiva al 2021, continuano ad essere iscritti all'albo professionale ed alla Cassa, ritenendo che la suddetta normativa sia conforme ai principi di ragionevolezza e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali.
Analizziamo il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
I fatti del procedimento
L'avvocato ricorrente ha presentato a Cassa Forense la domanda per l'ammissione alla pensione di vecchiaia anticipata. Sussistendo i requisiti del compimento di 65 anni e la maturazione di oltre 40 anni di contribuzione, l'istanza è stata accolta. Tuttavia, con delibera n 331 del 2023, Cassa Forense ha dichiarato che non avrebbe liquidato i supplementi trattandosi di pensione con decorrenza successiva all'1/01/2022.
Conseguentemente la parte ricorrente ha agito nei confronti della Cassa Forense chiedendo:
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha richiamato l'art. 2 L. n 1980 a norma del quale: "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto (...)". Sebbene l'art 62 del Regolamento abbia abrogato l'art.2 citato stabilendo che "alle pensioni con decorrenza successiva all'1 gennaio 2021 non sono liquidati supplementi", parte ricorrente ha sostenuto che in ragione dei versamenti già effettuati, qualora si ritenesse applicabile l'art. 2 sopra citato, al decorrere del biennio e, quindi, nel novembre del 2024 in cui diverrebbe esigibile il supplemento, avrebbe avuto diritto all'integrazione.
La decisione del Tribunale
Richiamando l'orientamento della Corte Costituzionale, il Tribunale ha affermato che il sistema previdenziale forense è ispirato ad un criterio solidaristico e non esclusivamente mutualistico (Corte Costituzionale, sentenza n.67/2018); infatti gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost.,
A seguito della riforma introdotta con la citata L. n.576/1980, si è superato l'originario criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.
Ne discende che l'assicurato che accede al sistema previdenziale della Cassa usufruisce delle prestazioni di quest'ultima al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, in virtù di un rapporto causale con l'obbligo contributivo, ma senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni.
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che "tutti gli avvocati in attività sono tenuti a versare la contribuzione di solidarietà, con la quale si finanziano anche le prestazioni assistenziali, mentre, solo gli avvocati in attività, che ancora stanno accumulando montante contributivo utile per il calcolo della pensione, sono tenuti a versare per intero i contributi previsti dalle norme di categoria laddove gli avvocati in attività che non maturano più montante contributivo godono di un triplice beneficio ovvero cumulano la pensione con i redditi da lavoro, ottengono un radicale abbattimento delle aliquote contributive e accumulano, comunque, contribuzione idonea per l'ulteriore indennità una tantum […]" (Corte di Appello di Napoli sentenza n 4006 del 2018).
Sulla base di queste argomentazioni normative e giurisprudenziali il Tribunale ha ritenuto che l'abolizione del supplemento da parte della Cassa sia conforme ai principi di ragionevolezza e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali in quanto trova fondamento sia nel principio solidaristico sia nella considerazione, più volte espressa, che non sussiste un criterio di proporzionalità tra contributi versati e prestazione erogata e che costituisce esigenza primaria quella di consentire all'ente previdenziale di erogare le prestazioni richiedendo agli iscritti un contributo proporzionale per mantenere l'equilibrio finanziario a tale fine precipuo.
Per queste ragioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.