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Il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli avvocati può avere effetto retroattivo a far data dall'istanza di cancellazione? A questo quesito ha dato risposta affermativa il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n.35 del 25 marzo 2023.
Vediamo in quali termini si è espresso il Consiglio.
I fatti del procedimento
Il ricorrente è sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dell'obbligo di corresponsione al COA del contributo annuale per l'iscrizione nell'Albo. In pendenza del procedimento disciplinare, l'avvocato ha ricevuto dalla Cassa Forense una comunicazione nella quale gli è stato rappresentato che, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, avrebbe dovuto iscriversi e rimanere assoggettato al regime dei contributi minimi o, in alternativa, avrebbe potuto chiedere la cancellazione dall'Albo entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.
È accaduto che nonostante la presentazione dell'istanza di cancellazione, l'iscritto ha ricevuto dal COA comunicazioni di sollecito al pagamento dei contributi previdenziali e infine si è visto rigettare l'istanza di cancellazione volontaria, risultando impedita dalla contemporanea pendenza di procedimento disciplinare a suo carico.
A seguito della definizione del procedimento pendente e, dopo ulteriore sollecitazione al COA, il ricorrente è stato infine cancellato dall'Albo senza effetti retroattivi.
Il ricorrente ha pertanto impugnato la delibera di cancellazione nella parte in cui non disponendo la retroazione degli effetti alla data di presentazione dell'istanza, ha determinato il suo assoggettamento all'obbligo di pagamento dei contributi non versati nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la data della delibera.
L'avvocato ha così impugnato il provvedimento di cancellazione lamentando:
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha richiamato il proprio parere n.53/2001 relativo ad un quesito della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, che può adattarsi al caso in esame.
A parere del Consiglio per l'operatività del principio della decorrenza ex nunc degli effetti dell'atto occorre distinguere due casi:
1) nell'ipotesi in cui la cancellazione costituisca un provvedimento negativo per l'iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), la situazione giuridica soggettiva dell'interessato si atteggia in termini oppositivi, sicché la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, non può esplicare efficacia retroattiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 settembre 1991, n. 705);
2) al contrario nell'ipotesi di cancellazione che consegua ad un'istanza dell'iscritto, la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo e dalla cancellazione deriva un effetto favorevole per l'interessato (ossia il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale). Ne discende che, in questo caso l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835).
Nel caso di specie, pertanto, gli effetti favorevoli che deriverebbero all'iscritto dalla cancellazione volontaria eccezionalmente possono giustificare la retroattività del provvedimento di cancellazione e pertanto il Consiglio dell'ordine può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista.
Quanto alla legittimità del procedimento disciplinare, il Consiglio ha effettuato le seguenti considerazioni:
1) ha precisato che la norma di cui all'art.29, comma 6 L. n. 247/12 espressamente prevede la sospensione amministrativa per il mancato pagamento dei contributi; tuttavia la previsione non è sostitutiva, ma concorrente con la sanzione deontologica per i medesimi comportamenti;
2) ha rammentato la giurisprudenza disciplinare in materia secondo la quale "Dal giorno dell'invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali), ciò al fine di evitare che l'iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti)" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 agosto 2020; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019).
Per questi motivi il Consiglio, ritenendo accoglibile il solo primo motivo di impugnazione, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha disposto la cancellazione dell'avvocato dall'albo a far data dalla presentazione dell'istanza di cancellazione.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.