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Avvocati: quando sussiste il divieto di cancellazione dall'albo?

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Il divieto di cancellazione dall'albo e la sua ratio

Il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense, per gli iscritti, sussiste quando questi sono sottoposti a un procedimento disciplinare [1]. La ratio di tale divieto sta nel fatto che si vuole evitare che il professionista inquisito «possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) e opera dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) fino alla definizione del procedimento stesso (CNF, n. 193/2019). Nel rispetto di tale ratio, poiché la trasmissione dell'esposto al CDD non è istantanea ma presuppone il compimento di una serie di atti necessari (l'invito all'iscritto a presentare deduzioni difensive al CDD e la redazione di una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'incolpato da trasmettere unitamente all'esposto), non osta all'operatività del divieto in parola la semplice materiale presentazione nelle more della domanda di cancellazione (che a sua volta impone adempimenti procedurali), rilevando piuttosto il momento della relativa trattazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA)» (CNF, n. 207/2019). Il divieto in questione non viene meno quando, in pendenza del procedimento disciplinare, l'avvocato sottoposto a procedimento penale, in questo, ottenga un provvedimento di assoluzione. In tali ipotesi, permane l'interesse del CDD ad accertare, nonostante l'iscritto sia stato assolto, la rilevanza della sua condotta sul piano disciplinare. 

E ciò anche quando il professionista abbia ottenuto un'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" in quanto «è pur sempre necessario che l'insussistenza della responsabilità venga dichiarata dall'organo procedente. Nelle altre ipotesi di assoluzione resta nella competenza dell'organo disciplinare "verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile"» (CNF n. 80/2013 richiamato da CNF, parere n. 35/2017).

Il divieto di cancellazione opera anche nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia presentato domanda di trasferimento da un COA o un altro e il COA di appartenenza abbia trasmesso gli atti al Consiglio di Disciplina per delle condotte poste in essere dall'iscritto rilevanti sul piano disciplinare. Tale operatività dipende dal fatto che «il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che la legge vieta di adottare» in pendenza di un procedimento disciplinare (CNF, n. 23/2017).

Casi in cui è escluso il divieto di cancellazione

L'assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare «conosce talune eccezioni se entra in conflitto con interessi pubblici concorrenti» (CNF parere n. 37/17, richiamato da CNF, parere n. 91/2017).

Ne consegue che detto divieto non opererà nell'ipotesi di sopravvenuta:

  • perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo. In questo caso, infatti, l'inoperatività è determinata dal fatto che la permanenza dell'iscrizione impedisce l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (diritto al lavoro, alla previdenza, ecc.) (CNF, n. 207/2019);
  • incompatibilità. In tali casi, è stato ritenuto che debba prevalere- in considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. 

    Diversamente argomentando, si potrebbe configurare un'ipotesi di esercizio della professione da parte del soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della migliore tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati» (CNF, parere n. 8/2019);

  • maturazione del diritto alla pensione di anzianità. In questi casi, se l'iscritto è stato sottoposto a procedimento disciplinare, il diritto di questi alla pensione di anzianità che, per gli avvocati, è subordinato alla cancellazione dall'albo, prevale sugli interessi sottesi al divieto in esame. E tanto «in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall'art. 38 della Costituzione» (CNF, n. 10/2019);
  • sottoposizione dell'iscritto ad amministrazione di sostegno. In siffatta circostanza, «i poteri conferiti all'amministratore sono tali da ridurre al minimo la capacità di agire dell'amministrato. Pertanto, l'esigenza di garantire l'interesse al corretto esercizio della professione, unitamente a elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell'individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, consentono al COA di disporre la cancellazione, pure in pendenza di procedimento disciplinare»(CNF, parere n. 91/2017);
  • sospensione a tempo indeterminato per morosità dell'iscritto rispetto al pagamento del contributo annuale dovuto al COA . In questo caso, il provvedimento di sospensione non ha natura disciplinare e pertanto rende inoperativo il divieto di cancellazione (CNF, parere n. 90/2017).

Note

[1] Art.17, comma 16, Legge n. 247/2012:

«[...] Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 58». 

 

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