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Opposizione a decreto ingiuntivo, SC: sì a produzione di nuovi documenti con efficacia retroattiva

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 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della prova della pretesa creditoria, è possibile produrre nuove prove con efficacia retroattiva, ossia a partire dal momento in cui è stato instaurato il procedimento per ingiunzione. E ciò in considerazione del fatto che le sole fatture non sono sufficienti a provare il credito, dovendo il giudice dell'opposizione, procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti i) dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e ii) dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass., 9/11/1977, n. 4825; Cass., 26/10/1974, n. 3175).

Questo è quanto è stato statuito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 14473 del 28 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La Corte d'appello ha riformato la sentenza del Tribunale, con cui i Giudici di primo grado hanno rigettato la domanda del creditore, cessionario del credito nei confronti del condominio-debitore. Credito, questo, vantato originariamente dalla società cedente, che è stata appaltatrice di alcuni lavori e titolare di n. 3 contratti di affitto locali, rimasti impagati dal debitore. In buona sostanza, è accaduto che il creditore cessionario ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, producendo le sole fatture commerciali. Il condominio ha opposto il predetto decreto e in occasione del giudizio di opposizione, il creditore ha prodotto nuovi documenti (contratto d'appalto e contratti d'affitto). In primo grado, la domanda del creditore è stata rigettata, in secondo grado, il Giudice d'appello ritenendola fondata, l'ha accolta.

 Il caso, però, è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

Ripercorriamo il suo iter logico-giuridico.

La decisione della SC.

Il condominio ricorrente lamenta che il creditore cessionario ha prodotto nel giudizio di opposizione nuove prove, non consentite. In buona sostanza, a suo dire, l'opposto non avrebbe potuto provare la sua pretesa, introducendo documentazione integrativa rispetto a quella versata con il ricorso per ingiunzione, ossia le fatture commerciali. Con l'ovvia conseguenza che queste ultime, non essendo sufficienti a dimostrare il rapporto da cui scaturisce il debito del condominio, avrebbero dovuto portare al rigetto della domanda creditoria nel giudizio di opposizione.

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità.

Secondo questi ultimi, infatti, bisogna tener conto del fatto che:

  • da un lato,«le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale»;
  • dall'altro, le fatture commerciali «nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato nè comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (v. Cass., 28/5/1979, n. 3090; Cass., 21/3/1970, n. 771)».


Con l'ovvia conseguenza che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - come nel caso di specie - è possibile l'integrazione della documentazione, a completamento di quella versata nel procedimento monitorio (le fatture commerciali, nella questione in esame), «dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa» (v. Cass., 9/11/1977, n. 4825; Cass., 26/10/1974, n. 3175).

Tale possibilità discende dal fatto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, nel corso del quale il giudice, oltre a esaminare l'ingiunzione e la sua corretta instaurazione, deve anche procedere a una valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la sua pretesa, anche se sono nuovi rispetto al materiale probatorio prodotto con il ricorso per ingiunzione. In tali casi, sussiste un vero e proprio obbligo del giudicante a pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tali prove, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (v. Cass., 16/5/2007, n. 11302). Ne discende che la produzione di tali nuove prove avrà efficacia retroattiva, ossia sarà considerata prodotta sin dal momento dell'instaurazione del procedimento monitorio (v. Cass., 16/5/2007, n. 11302). E ciò senza la necessità che «la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (v. Cass., 7/10/2011, n. 20613)».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del condominio, confermando la decisione impugnata. 

 

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