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Autovelox, opposizione a sanzione amministrativa, normativa e casistica

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Inquadramento normativo: D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo codice della strada), Decreto ministeriale del 15/08/2005; Decreto ministeriale n.282/2017.

Limiti di velocità: L'art. 142 Cds (limiti di velocità), prevede i limiti di velocità massima che, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, i veicoli non possono superare:

  • 130 km/h per le autostrade,
  • 110 km/h per le strade extraurbane principali,
  • 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
  • 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Autovelox e obbligo di segnalazione: Per verificare l'osservanza dei limiti di velocità si possano utilizzare delle apparecchiature omologate, le cui risultanze costituiscono fonti di prova anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. Ove vengano utilizzate tali apparecchiature, le relative postazioni di controllo devono obbligatoriamente essere segnalate e quindi devono essere rese ben visibili. A questo proposito il Decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007 stabilisce che i mezzi con i quali possono essere segnalate le suddette postazioni di controllo consistono in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. Non stabilisce, tuttavia, una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, prevedendo solo l'obbligo di istallarle con un adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità e di preavvertire gli utenti della strada mediante segnali stradali o dispositivi luminosi in modo da garantire loro di avvistarli tempestivamente.  

Casistica: La distanza tra i segnali stradali o i dispositivi luminosi che preavvertono la presenza dell'autovelox e la postazione di rilevamento va valutata in relazione allo stato dei luoghi (Cass. Civ., n. 20327/2018; Cass. Civ., n. 25769/2013).

Obbligo di verifiche periodiche: Tutti i dispositivi utilizzati per il rilevamento della velocità dei veicoli sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli artt. 45 comma 6 e 142 Cds.

Focus: Con sentenza n.113/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 6 art.45 cds nella parte in cui non prevede che i suddetti dispositivi siano soggetti a periodiche verifiche di funzionalità e di taratura ed ha contestualmente affermato che sussiste a carico delle amministrazioni l'obbligo di taratura periodica non solo delle apparecchiature a postazione fissa, ma anche degli autovelox mobili. E ciò in considerazione del fatto che il difetto di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura potrebbe pregiudicare l'affidabilità metrologica. Infatti la verifica periodica consiste nell'accertamento:

  • che il dispositivo mantenga nel tempo l'attendibilità della rilevazione,
  • dell'integrità di alcuni sigilli o altre etichette di protezione, al fine di assicurare che il dispositivo sia conforme all'utilizzo previsto.

A tal proposito il Decreto ministeriale n. 282/2017 ha precisato che la verifica periodica deve essere effettuata da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI ISOIEC 17025:2005, i quali al momento in cui effettuano la verifica devono emettere un certificato di taratura periodica.

Conseguenze dell'omessa verifica (casistica): L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha affermato che l'omissione della verifica periodica rende nullo il verbale di accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità (Cass. Civ., n. 14543/2016, Cass. Civ., n. 18354/2018). Inoltre l'avvenuta taratura dell'apparecchiatura deve essere espressamente indicata nel verbale affinché il rilevamento dell'infrazione possa presumersi affidabile. Tale presunzione può essere superata solo attraverso onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo (Cass. civ., n. 5227/2018). 

Efficacia probatoria rilevazioni velocità autovelox (casistica): "In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata" (Cass. civ., n. 5227/2018).

Obbligo contestazione immediata (casistica): Con riferimento alle sanzioni amministrative comminate a seguito dell'accertamento, mediante autovelox, di una violazione delle norme relative al superamento dei limiti di velocità, l'omissione della contestazione immediata è direttamente consentita e al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio (di cui non è necessaria l'allegazione) autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dalla Legge 241/1990, art. 22 (Cass. Civ., n. 331/2015, Cass. civ., n. 18144/2015 ). Nei casi in cui l'accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo autovelox consenta la rilevazione dell'illecito solo dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che ove il tratto di percorrenza controllato da autovelox, sia rettilineo, esso non impedisce agli agenti accertatori di posizionarsi in modo tale che, rilevato l'eccesso di velocità con l'autovelox, possano fermare l'autovettura interessata dall'infrazione. In queste ipotesi, il verbale di contestazione non può limitarsi a rilevare che l'accertamento della violazione in questione sia stato effettuato mediante autovelox, ma deve specificare la ragione per cui non è stata possibile la contestazione immediata. (Cass. civ., n. 25030/2017).

Verbale accertamento eccesso di velocità (casistica): Il verbale che accerta l'eccesso di velocità, in cui è indicato che tale infrazione è stata rilevata con autovelox, nella parte in cui afferma, per un verso, che detta apparecchiatura era effettivamente presente e che la stessa era stata omologata e, per altro verso, che il rilevatore di velocità era stato "preventivamente segnalato", è assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che l'eventuale opposizione in merito alla mancata o inidonea segnalazione può essere svolta solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. Civ., n. 1226/05, Tribunale Frosinone, sentenza 31 gennaio 2017). 

 

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