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La comunicazione del modello 5. Termini, modalità di presentazione e casistica

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Fonte https://www.cassaforense.it/

A norma dell'art.17 L. n.576/1980 e dell'art. 7 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense, tutti gli avvocati iscritti in un Albo professionale e i praticanti iscritti alla Cassa devono inviare la comunicazione obbligatoria dell'ammontare del reddito professionale netto (modello 5).

I soggetti tenuti alla comunicazione sono 1) gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all'albo nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5; 2) i praticanti iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5; 3) gli iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5; 4) gli avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all'estero e conservano l'iscrizione all'albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia; 5) gli avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell'anno precedente a quello di scadenza per l'invio del modello 5, in un albo professionale in Italia; 6) i professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'albo; 7) gli eredi di avvocati deceduti obbligati all'invio del modello 5.

Modalità e termini di presentazione del Modello 5

Il modello 5 deve essere comunicato esclusivamente nella modalità telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it –"Accessi riservati – posizione personale – Mod.5", utilizzando il codice PIN ed il codice meccanografico entro: 

  • il 30 settembre di ciascun anno;
  • il 31 luglio di ciascun anno per il pagamento in unica soluzione ovvero della 1ª rata dei contributi dovuti in autoliquidazione;
  • il 31 dicembre di ciascun anno per il pagamento della 2ª rata dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Comunicazione del modello 5 in caso di decesso dell'avvocato

In caso di decesso dell'avvocato tenuto alla presentazione del modello 5, i soggetti tenuti alla comunicazione del reddito netto professionale e del volume d'affari dichiarati sono gli eredi.

In tal caso i termini di cui sopra sono differiti. Infatti qualora il decesso sia avvenuto successivamente al 28 febbraio, ma entro il 30 settembre, il termine per l'invio del Modello 5 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.

Qualora gli eredi non siano in possesso delle credenziali del professionista deceduto possono contattare il Call Center al n. 06/51435340 che, dopo specifica identificazione, può rilasciare le credenziali necessarie per l'invio della dichiarazione e per il pagamento delle relative eccedenze, se dovute.

Avvocato che percepisce una pensione di invalidità

Nel caso in cui l'avvocato percepisca una pensione di invalidità, egli continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi di tutti gli iscritti alla Cassa. Pertanto anch'egli deve corrispondere i contributi minimi annuali e inviare il Modello 5 annuale con l'eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati.

Come rettificare il Modello 5

Per rettificare i modelli 5 già inviati in relazione agli anni precedenti è necessario inviare il modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione reddito-volume d'affari" disponibile nella home page del sito della Cassa alla voce "documentazione-modulistica-contributi".  

 Questo modulo deve contenere

  • l'anno di rifermento,
  • l'anno del modello 5,
  • i nuovi dati reddituali.

Il modulo deve poi essere inviato all'indirizzo pec iQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., allegando relativa documentazione fiscale (modello/i Unico/i).

Qualora la rettifica dei dati reddituali sia in aumento rispetto a quelli precedentemente dichiarati l'avvocato deve inviare l'istanza online di regolarizzazione spontanea ex art.76 del Regolamento Unico, disponibile all'interno del proprio accesso riservato, al fine di usufruire della riduzione della metà delle sanzioni dovute.

Ricalcolo della rata in caso di rettifica

Può accadere che nel momento in cui il professionista provveda alla rettifica del modello 5 per un precedente errore di compilazione, versi già la prima rata in autoliquidazione, ma a seguito del secondo invio del Modello 5, la nuova prima rata venga rideterminata in misura leggermente superiore.

In questo caso Cassa Forense ha precisato che l'avvocato può procedere ad un nuovo ed ulteriore pagamento per l'importo residuo ancora dovuto a fronte dei nuovi dati reddituali rettificati a mezzo del secondo modello 5. Nell'ipotesi in cui la scadenza di pagamento della rata fosse già decorsa ci si può avvalere dell'istanza online di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del Regolamento Unico, disponibile all'interno del proprio accesso riservato, al fine di usufruire della riduzione della metà delle sanzioni dovute per il ritardo.  

 

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L’avvocato e il contenzioso transfrontaliero.

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