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Avvocati donne e l'indennità per la gravidanza a rischio

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Fonte https://www.cassaforense.it/

L'assistenza indennitaria per la gravidanza a rischio delle libere professioniste, iscritte alla cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è disciplinata dal D. Lgs. n. 105/22 art.2 comma 1 lett v) e viene ricompreso come esclusiva tutela nell'ambito dell'indennità di maternità.

Infatti, l'art.70 D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art.2 comma 1 lett. v) D. Lgs. n. 105/22, stabilisce che l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art. 17, comma 3", quindi sulla base del certificato medico della ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il prescritto periodo di astensione dall'attività lavorativa.

Requisiti

L'Ente previdenziale forense ha precisato che, così come ogni altra malattia o infortunio, la gravidanza a rischio insorta o verificatasi in costanza di iscrizione alla Cassa, consente all'iscritta che non abbia potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi consecutivi, di richiedere l'assistenza indennitaria ex art.14 del Nuovo Regolamento per l'Assistenza. 

Per accedere a tale istituto occorre che la libera professionista presenti i seguenti requisiti essenziali:

  • essere iscritta alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto;
  • essere in regola con l'invio dei Mod. 5,
  • essere in regola con il pagamento dei relativi contributi.

Importo dell'indennità

L'indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste dall'art.70, commi 2 e 3 D.Lgs. n.151/2001 per i periodi di tutela della maternità, pertanto:

  • l'indennità giornaliera è determinata in relazione all'80% del reddito professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore al parto e parametrata ai giorni di iscrizione a Cassa Forense;
  • gli importi minimi e massimi giornalieri sono calcolati in funzione degli importi stabiliti per i cinque mesi di maternità ordinaria, annualmente rivalutati;
  • nell'ipotesi in cui il periodo di iscrizione copra solo parzialmente il periodo di gravidanza a rischio, l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale ai giorni di iscrizione compresi nel periodo tutelabile.

L'indennità viene corrisposta applicando la ritenuta d'acconto del 20%, fatta eccezione dei casi in cui è previsto l'esonero della ritenuta stessa.

Indennità di maternità a rischio e dichiarazione dei redditi

L'importo dell'indennità per gravidanza a rischio viene erogato mediante bonifico bancario e concorre a tutti gli effetti alla formazione del reddito netto professionale della richiedente (Irpef). 

L'Ente previdenziale forense ha infatti, evidenziato come la suddetta indennità costituisca un'esclusiva tutela nell'ambito dell'indennità di maternità con la conseguenza che l'erogazione del relativo importo:

  • deve essere dichiarato alla Cassa in sede di presentazione del modello 5;
  • va inserita nella dichiarazione dei redditi.

Pagamenti percepiti durante il periodo della gravidanza a rischio

È stato chiesto alla Cassa forense se dopo la presentazione dell'istanza di assistenza indennitaria in caso di gravidanza a rischio sia possibile ricevere pagamenti per l'attività professionale.

Sul punto Cassa forense ha precisato che il mero "incasso" di fatture per attività professionali, espletate prima o dopo il periodo di impedimento assoluto, non può essere ritenuto esercizio di attività professionale.

Come presentare la domanda

La domanda può essere inoltrata unicamente in via telematica direttamente alla Cassa Forense. A tal fine occorre:

  • collegarsi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale – istanze online;
  • allegare un certificato medico rilasciato dalla ASL, in cui siano attestate
  1. le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio,
  2. le gravi complicanze della gestazione o le persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Nell'ipotesi di prolungamento del periodo di gravidanza a rischio può essere inoltrata sempre in modalità telematica una domanda di integrazione.

 

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