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CNF. Il trattamento dati dell'avvocato e le precisazioni relative all'avvocato stabilito e integrato

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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con parere n.32 del 20 giugno 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato la disciplina relativa al trattamento da parte del CNF dei dati degli avvocati contenuti nel sistema informatizzato centrale nonché al trattamento e alla pubblicazione sugli albi dei COA delle informazioni attinenti al titolo di origine dell'avvocato stabilito e integrato.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha affermato la propria titolarità in relazione al trattamento dei dati personali ricompresi nell'elenco nazionale degli avvocati. Tale titolarità discende:

  • dall'art.15, comma 5 L. n.247/2012 che prevede l'elenco degli albi, elenchi e registri che devono essere tenuti e aggiornati presso ciascun consiglio dell'ordine;
  • dall'art.5, comma 8 D.M. 16 agosto 2016 n.178 che disciplina la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati e, nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, prevede la realizzazione del sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense.

I commi 7 e 8 dell'art. 5 del suddetto decreto precisano che

  • il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei soli dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale (SIC), nonché ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati, mentre
  • ciascun COA è «il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine».

 Il sistema informatico centrale.

Il SIC è sistema informatico centrale realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati. La determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale è avvenuta con delibera n. 428 del 18 giugno 2021, adottata dal Consiglio Nazionale Forense a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 233 del 10 giugno 2021.

L'art.2 del citato decreto n.178/2016 elenca al primo comma tutte le informazioni che devono essere contenute nell'albo avvocati (comma 1), precisando che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale (comma 3).

L'art.1 D.M. 178/2016 prevede che il SIC è realizzato e gestito in modo da mettere

  • a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche (comma 4),
  • a disposizione del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco è tenuto le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f) L.247/2012 (comma 4),
  • a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi, fatta eccezione per le informazioni relative a) agli avvocati "sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione" (art. 15, comma 1, lett. e); b) agli avvocati "che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione" (art. 15, comma 1, lett. f).

 I consigli dell'ordine che alla data della entrata in vigore del suddetto regolamento dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che tali sistemi a) siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016); b) mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell'ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012); c) abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).

Il trattamento dati dell'avvocato stabilito

Per quanto riguarda la pubblicazione sugli albi professionali delle informazioni attinenti all'avvocato stabilito e integrato di cui al D. Lgs. n.96/2001, il Consiglio ha ricordato che l'art.2 comma 2 decreto 178/2016 specifica che per ciascun avvocato stabilito, sono indicati, altresì,

  • il titolo professionale di origine,
  • i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
  • gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine,
  • il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine.

La base giuridica del trattamento da parte del CNF e dei COA

Questi dati rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense. In relazione al trattamento dei suddetti dati il Consiglio ha precisato che

  • la base giuridica del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati stabiliti che hanno successivamente ottenuto l'integrazione è individuabile nell'adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), rinvenibile nel combinato disposto tra l'art.1, comma 5 e l'art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018,
  • in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (sanciti dall'art. 5, par. 1, lett. c) e d) GDPR), ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell'avvocato stabilito e integrato, per le medesime finalità perseguite dal Consiglio Nazionale Forense e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo di legge), costituita in questo caso dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo L. 247/2012.

 

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