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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Con parere n.32 del 20 giugno 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato la disciplina relativa al trattamento da parte del CNF dei dati degli avvocati contenuti nel sistema informatizzato centrale nonché al trattamento e alla pubblicazione sugli albi dei COA delle informazioni attinenti al titolo di origine dell'avvocato stabilito e integrato.Il parere del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio ha affermato la propria titolarità in relazione al trattamento dei dati personali ricompresi nell'elenco nazionale degli avvocati. Tale titolarità discende:
I commi 7 e 8 dell'art. 5 del suddetto decreto precisano che
Il sistema informatico centrale.
Il SIC è sistema informatico centrale realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati. La determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale è avvenuta con delibera n. 428 del 18 giugno 2021, adottata dal Consiglio Nazionale Forense a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 233 del 10 giugno 2021.
L'art.2 del citato decreto n.178/2016 elenca al primo comma tutte le informazioni che devono essere contenute nell'albo avvocati (comma 1), precisando che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale (comma 3).
L'art.1 D.M. 178/2016 prevede che il SIC è realizzato e gestito in modo da mettere
I consigli dell'ordine che alla data della entrata in vigore del suddetto regolamento dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che tali sistemi a) siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016); b) mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell'ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012); c) abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).
Il trattamento dati dell'avvocato stabilito
Per quanto riguarda la pubblicazione sugli albi professionali delle informazioni attinenti all'avvocato stabilito e integrato di cui al D. Lgs. n.96/2001, il Consiglio ha ricordato che l'art.2 comma 2 decreto 178/2016 specifica che per ciascun avvocato stabilito, sono indicati, altresì,
La base giuridica del trattamento da parte del CNF e dei COA
Questi dati rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense. In relazione al trattamento dei suddetti dati il Consiglio ha precisato che
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.