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I Giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26614 dell'11 giugno 2018, hanno stabilito che non rappresenta un legittimo impedimento lo stato di gravidanza alla 31 settimana dell'avvocato che richiede il rinvio di un processo ad altra udienza.
Va subito detto che l'istanza di rinvio era stata presentata dal difensore in stato di gravidanza, in epoca antecedente l'entrata in vigore del comm. 5-bis, dell'art.420 ter cpp. avvenuto il 1 gennaio 2018. Più precisamente nel corso di un processo chiamato avanti la Corte di Appello di Milano, era stata depositata in cancelleria una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con allegata certificazione medica ospedaliera, con la quale si attestava che l'avvocato si trovava in stato di gravidanza, alla trentunesima settimana.
La Corte d'appello rigettava l'istanza in quanto dalla certificazione medica allegata non emergeva l'esistenza di alcun motivo grave che impedisse al difensore di partecipare all'udienza e di espletare la propria attività professionale. I giudici di appello disponevano di procedere oltre nominando un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, che confermava la sentenza di condanna a carico dell'imputato emessa a conclusione del giudizio di primo di primo grado svoltosi col rito abbreviato, il difensore proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge in relazione agli artt. 599, 127 e 420 ter c.p.p.. in quanto è stato violato il diritto di difesa dell'imputato nonchè il diritto del difensore alla tutela della propria salute.
Il ricorso è stato dichiarato dai giudici della Sesta Sezione della Corte manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Secondo i giudici del Supremo Collegio bene aveva fatto la Corte di appello a ritenere insussistente il legittimo impedimento, infatti all'epoca, l'unica regola in vigore era quella stabilita dal 5 comma dell'art. 420 ter , (vedi Sez. 2, n. 8 del 16/11/2016, dep. 02/01/2017, Rv. 268765; vedi anche Sez. 3, n. 35576 del 05/04/2016, Rv. 267632). " Ed "il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sè costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali" (Sez. 5, n. 8129 del 14/02/2007 Rv. 236526 in fattispecie relativa alla 34 settimana; Sez. 4, n. 46564 del 2004, in fattispecie relativa a gravidanza alla 37 settimana; Sez. 5, 14 dicembre 2005, Santelli, in fattispecie relativa a gravidanza alla 39 settimana)".
I giudici di legittimità inoltre hanno fatto rilevare che con l'entrata in vigore del citato comma 5 bis, avvenuta il 1 gennaio 2018, il legislatore ha stabilito che " Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso".
Trattasi però di una norma non avente valore retroattivo, stante la sua natura processuale e che, in ogni caso, non poteva trovare applicazione nel caso de quo, posto che mancavano più di due mesi alla data del parto del difensore.
Per tali motivazioni e per quelle altre che si possono riscontrare nel testo integrale della sentenza che si allega, il ricorso è stato rigettato
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