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Autovelox, verbale senza cartello preavviso è nullo se p.a. non prova presenza segnale

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1661 del 22 gennaio 2019torna ad occuparsi di autovelox. Questa volta la questione concerne la preventiva segnalazione della presenza di tali sistemi elettronici di rilevamento della velocità. In punto, i Giudici di legittimità hanno affermato che l'onere di provare la presenza del segnale di preavviso del dispositivo elettronico incombe sulla pubblica amministrazione. Con l'ovvia conseguenza che se tale onere non viene assolto e nel verbale di accertamento non siano fornite indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico, tale omissione rende illegittima la pretesa sanzionatoria. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha proposto opposizione contro il verbale con cui è stata accertata la violazione di cui all'articolo 142 codice della strada, ossia eccesso di velocità rilevata attraverso autovelox. L'opponente, in buona sostanza, ha contestato la legittimità del verbale in questione in quanto questo, tra le oltre omissioni, non contiene alcuna indicazione in merito alla presenza del segnale di preavviso della rilevazione della velocità. Sia in primo che in secondo grado, il ricorso è stato rigettato perché, a parere dei Giudici:

  • non è «previsto da alcuna norma primaria o secondaria che il verbale di contestazione debba fornire indicazioni circa la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico»
  • il ricorrente non ha fornito specifica prova della violazione da parte dell'amministrazione sul punto. 

La questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. 

La decisione della SC. 

Innanzitutto, appare opportuno evidenziare che l'articolo 4 della Legge n. 168/2002 stabilisce che l'amministrazione, quale proprietaria della strada, deve fornire adeguata e tempestiva informazione agli utenti circa l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. In mancanza di tali informazioni, il relativo verbale di accertamento sarà illegittimo. A parere della Suprema Corte di Cassazione, tale disposizione, essendo una norma imperativa, non può essere ritenuta «priva di precettività, tale da consentire all'interprete di disapplicarla» per il fatto che essa non prevede che la sua inosservanza possa incidere sulla validità dell'atto di accertamento. Tale convincimento trova conferma nel:

  • comma 6 bis dell'articolo 142 del codice della strada, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv., con modif., nella I. n. 160 del 2007, secondo cui «le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione ...»;
  • nel decreto ministeriale adottato il 15/8/2007 che all'articolo 2, comma 1, stabilisce chiaramente che i segnali che indicano la presenza dei disposizioni di rilevamento elettronico della velocità devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove detti dispositivi sono disposti. E ciò al fine di «garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante».  

Quest'ultima disposizione, inoltre, aggiunge che la distanza tra i segnali e i dispositivi in questione va valutata a seconda dello stato dei luoghi: «in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km». Alla luce di questo quadro normativo, appare evidente che la preventiva segnalazione dei sistemi di rilevamento elettronico della velocità, quale appunto l'autovelox, assolve ad un obbligo specifico in capo agli organi di polizia stradale ai quali è affidato questo tipo di controllo. Con l'ovvia conseguenza che tale obbligo non può essere disatteso in quanto è imposto a tutela e garanzia dell'utenza stradale. La sua violazione, quindi, va a incidere sulla «legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità». Se così non fosse, il quadro normativo su citato sarebbe privo di una ragione logica. Da tanto emerge, pertanto, che, la sanzione per eccesso di velocità rilevata attraverso autovelox, perché possa essere valida, è «subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata». Questo, a parere della Suprema Corte, non implica che il verbale di accertamento debba contenere necessariamente l'informazione relativa alla presenza della segnaletica preventiva, ma implica che di tale segnaletica debba esserne stata accertata o ammessa l'esistenza (Cass. n. 680 del 2011). Orbene, secondo i Giudici di legittimità, se è pur vero che nel verbale l'amministrazione non sia obbligata a fornire tali informazioni, è altrettanto vero che l'onere di provare che l'autovelox sia stato adeguatamente presegnalato incombe su di essa. Con l'ovvia conseguenza che, se tale onere non viene assolto, la mancanza di un'attestazione fidefacente nel verbale, comporta l'illegittimità di quest'ultimo. Tornando al caso in esame, l'onere probatorio in questione non è stato assolto dall'amministrazione e manca qualsiasi informazione in punto nel verbale. Da tanto, a parere della Suprema Corte di Cassazione, emergono la fondatezza del ricorso e l'illegittimità dell'accertamento contestato. 

 

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