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Lavoro irregolare stranieri, non essenziale comunicazione cessione alloggio a P.S.

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Ai fini della domanda di emersione di lavoro irregolare e dell'ottenimento del permesso di soggiorno, hanno rilievo:

  • la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero che risponda ai parametri minimi previsti dalla legge;
  • l'impegno da parte del predetto datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Ne consegue che l'omessa comunicazione alla Polizia di Stato della cessione dell'alloggio innanzi enunciato non inficia l'intero procedimento amministrativo, trattandosi di mera irregolarità.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2801 del 30 aprile 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

L'appellante ha impugnato la sentenza del Tar con cui quest'ultimo ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento dello Sportello unico per l'immigrazione, avente ad oggetto il rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare. In particolare, nel caso di specie, è accaduto che lo Sportello unico per l'immigrazione, a seguito di domanda di regolarizzazione della posizione di un immigrato, ha riscontrato l'assenza della comunicazione della cessione dell'alloggio alla Polizia. Tale mancanza, ad avviso della P.A., ha determinato una scorrettezza procedurale. Nelle more della conclusione di tale istruttoria, e comunque prima dell'adozione del provvedimento di diniego, l'interessato ha prodotto una nuova comunicazione di cessione di fabbricato, a firma di un diverso soggetto, ma relativa allo stesso immobile e questa volta recante il timbro di avvenuta presentazione all'ufficio di P.S. 

Malgrado ciò, lo Sportello unico ha rigettato la domanda.

A parere dei Giudici di primo grado, tale diniego è illegittimo perché è carente nella motivazione. In buona sostanza, la P.A. non ha motivato «la mancata valutazione della comunicazione di cessione di fabbricato prodotta in tempo utile in sostituzione di altra, di identico contenuto, considerata falsa solo perché non presentata al competente Commissariato di P.S.»

Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione del CdS.

Innanzitutto, nella fattispecie in esame, i Giudici amministrativi chiariscono che il procedimento di emersione del lavoro irregolare si articola in due fasi. Nella prima, viene verificata l'inesistenza dei motivi ostativi del premesso di soggiorno, previa acquisizione del parere del Questore. Nella seconda fase, viene «stipulato il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario richiede il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che può ottenere una volta accertata la regolarizzazione della posizione lavorativa, in virtù della stipula di detto contratto».

Ma quali sono gli elementi essenziali del contratto di soggiorno?

In primis la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro relativamente i) alla «disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e ii) al suo «impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. «Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le richiamate dichiarazioni» (artt. 5 bis, D.Lgs. n. 286/1998 e 1 ter, comma 4, Legge n. 102/2009). 

Alla luce di tanto, è evidente che la comunicazione della cessione dell'alloggio alla P.S. non costituisce requisito essenziale per la domanda di emersione dal lavoro irregolare. Con l'ovvia conseguenza che la sua omissione può, ad avviso del Consiglio di Stato, costituire tutt'al più un'irregolarità. E ciò in considerazione del fatto che la comunicazione su enunciata è «inidonea di per sé sola a documentare la disponibilità di un alloggio adeguato».

Orbene, tornando al caso in esame, in forza di quanto sin qui detto, secondo i Giudici amministrativi, risulta illegittimo il provvedimento di diniego dello Sportello unico per aver ritenuto la domanda non veritiera per la mancata comunicazione in oggetto. Un'illegittimità, questa, che appare ancora più evidente, ove si consideri che a tale omissione comunque è stato posto rimedio attraverso la produzione di un nuovo modulo di cessione di fabbricato, redatto da un altro soggetto straniero, che molto probabilmente è subentrato nella titolarità del diritto reale sul medesimo alloggio; cessione che questa volta è stata comunicata alla Polizia. Proprio per tale situazione, a parere del Consiglio di Stato, lo Sportello unico avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria. «Solo all'esito della stessa, e comunque dandone conto nella relativa motivazione, sarebbe risultato chiaro il percorso interpretativo seguito dall'Amministrazione, diversamente è carente sul punto [...]».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno rigettato l'appello della P.A. e confermato la sentenza impugnata.

 

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