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Quando il pedone investito non ha diritto al risarcimento

Una sentenza sicuramente importante, elaborata sulla base di consolidati principi giurisprudenziali, ma soprattutto connotata da grande buon senso, ha, in estrema sintesi, affermato, che non sempre il pedone che sia stato investito ha diritto al risarcimento.

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12576 del 22 maggio 2018, hanno infatti stabilito che in caso di sinistro stradale il pedone che attraversa all´improvviso la strada, non va risarcito.

I Fatti
Avanti al Giudice di Pace di Perugia un signore conveniva in giudizio la conducente di un´autovettura e la compagnia assicuratrice responsabile civile per la r.c.a. per sentirli condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale.
Il sinistro si era verificato, secondo la ricostruzione dell´attore, per responsabilità della conducente l´autovettura che non dava la precedenza al pedone che attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano la dinamica dei fatti così come descritta dall´attore e chiedevano il rigetto della domanda.


Il Giudice di pace rigettava la domanda e condannava l´attore al pagamento delle spese di giudizio.
Nei confronti della sentenza veniva proposto appello da parte dell´attore che il Tribunale di Perugia, a rigettava, condannando l´appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Dai giudici di merito infatti fu accertato che l´attore aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, senza rispettare l´obbligo di precedenza in favore della vettura e sbucando fuori all´improvviso tra alcune auto parcheggiate.
La convenuta conducente l´autovettura, nulla aveva potuto fare per impedire il contatto, tra il pedone e l´autovettura .
Avverso la sentenza emessa del giudice di appello, proponeva ricorso per cassazione l´appellante soccombente fondato su quattro motivi.

Ragioni della decisione
Con i motivi del ricorso sono state sollevate questioni attinenti il merito della decisone impugnata e pertanto al Corte ha affermato che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l´apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica del sinsitro e si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).



Per il caso di specie i giudici di legittimità hanno fatto evidenziare che va esclusa la responsabilità del conducente l´autovettura in quanto è stato accertato dai giudici di merito che non vi era da parte della conducente alcuna possibilità di evitare l´evento. Infatti il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale sicché l´automobilista si era trovata nell´oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Dall´istruttoria espletata nel giudizio di merito, era emerso che il pedone apparve all´improvviso sulla traiettoria del
veicolo che procedeva in maniera regolare sulla strada. (così, da ultimo, l´ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551, nonché la sentenza 4 aprile 2017, n. 8663).
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Si allega sentenza

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