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Immigrato divenuto maggiorenne, Tar Bologna: il parere del Comitato per i minori stranieri è a carico della P.A.

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 Con sentenza n. 136 del 7 febbraio 2019 il T.ar Bologna ha affermato che nei casi in cui un immigrato, entrato in Italia in minore età, se, nel frattempo diventa maggiorenne e chiede la conversione del permesso di soggiorno per minorenni in permesso di soggiorno per attesa occupazione, il parere del Comitato per i minori stranieri, necessario per l'esame della richiesta di conversione innanzi inidicata, essendo un atto endoprocedimentale, deve essere acquisito direttamente dall'Amministrazione. Con l'ovvia conseguenza che, tale parere non è un requisito posto a carico dell'istante.

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Nel caso di specie è accaduto che un immigrato entrato in Italia all'età di 17 anni come minore straniero non accompagnato è stato sottoposto a tutela in virtù di un provvedimento del Tribunale. Una volta compiuta la maggiore età, l'immigrato ha presentato richiesta presso la Questura al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell'art. 32 TU sull'Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Il provvedimento di conversione è stato negato in quanto l'immigrato non ha allegato alla richiesta né il favorevole parere del Comitato per i minori stranieri, né la prova della richiesta dei Servizi sociali, che si sono occupati del minore, del rilascio del parere su indicato. Conseguentemente contro il decreto di diniego l'immigrato ha proposto ricorso, lamentando che, nel caso di specie:

  • si è formato il silenzio-assenso della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 20 L. 241/1990, poiché il provvedimento negativo non è stato adottato nei termini e secondo le modalità previste dalla legge;
  • il diniego del permesso dovuto alla sola mancanza del parere del Comitato è illegittimo.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi. 

La decisione del TAR.

Quanto alla formazione del silenzio assenso prevista dall'art. 20 Legge n. 241/1990, il Tar ha correttamente ricordato che il suddetto articolo non si applica a varie materie tra le quali quella dell'immigrazione. Infatti, questa norma stabilisce al comma 1 che «[...] nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato [...] il provvedimento di diniego [...] nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato»; al comma 4 prevede che tali disposizioni «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti [...] l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza [...]».

Quanto, invece, al parere del Comitato per i minori stranieri, l'art. 32 del Testo unico sull'immigrazione, equiparando i minori affidati al servizio sociale ai minori accompagnati, consente la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri [...]».

A tal proposito vale la pena di ricordare che il Comitato per i minori stranieri è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'art. 33 TU sull'immigrazione «al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate». 

 Detto questo e tornando al caso in esame, il Tar ribadisce quanto già affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui:

  • il parere del Comitato è un atto endoprocedimentale posto a carico l'Amministrazione e non può essere considerata una formalità posta a carico dell'istante;
  • quest'ultimo non ha alcun onere di provvedere alla relativa richiesta (cfr.: Tar Bologna sentenze nn.147/2016 e 145/2015; Tar Lombardia sentenze n.1166/2018 e n.2550/2018, Tar Lazio sentenza n.26/2016; Tar Toscana sentenza n.534/2018; Tar Liguria, Sez. II, sentenza n. 1441/2012).

Da quanto innanzi affermato, appare evidente che, nel caso di specie, l'Amministrazione, negando la conversione del permesso di soggiorno unicamente a causa della mancata esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri e della richiesta del parere da parte dell'istante, ha indebitamente fatto gravare su quest'ultimo un adempimento procedimentale che invece grava sull'Amministrazione stessa. Inoltre, come già evidenziato, costituendo la richiesta del parere atto endoprocedimentale nel senso sopra precisato, il Tar ha ribadito che, nella questione in esame, la Questura avrebbe dovuto procedere a chiederlo e successivamente avrebbe dovuto deliberare in merito a esso. Non essendo, questo, accaduto e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto dallo straniero e per l'effetto hanno annullato il provvedimento di diniego emanato dal Questore.

 

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