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Pedone investito, SC: “Conducente sempre responsabile se non prova l’oggettiva impossibilità di avvistarlo”

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Con l'ordinanza n. 5819 dello scorso 28 febbraio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un pedone deceduto a seguito di un investimento stradale, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che – escludendo qualsiasi responsabilità della conducente, trovatasi nella impossibilità oggettiva di vedere il pedone con il dovuto anticipo – aveva negato siffatto risarcimento,.

Si è, difatti, precisato che " in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un pedone deceduto a seguito di un sinistro stradale, allorquando, mentre spingeva a mano la propria bicicletta, era stato investito dall'autovettura condotta da una donna.

Quest'ultima, imputata nel procedimento penale apertosi per quel sinistro (e nel quale gli eredi non si erano costituiti parte civile), in sede penale veniva assolta da ogni imputazione. 

Sia il Tribunale di Milano che la Corte di appello di Milano rigettavano la domanda risarcitoria, rilevando nel comportamento tenuto dal pedone la causa esclusiva della causazione del sinistro.

Oltre ad attribuire efficacia assorbente alla sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale, i Giudici di merito motivavano la decisione basandosi sulle testimonianze rese e sulle risultanze di due perizie cinematiche disposte in sede penale: all'esito della perizia era risultato che la conducente stava viaggiando su strada provinciale stretta, senza alcuna illuminazione diretta o indiretta, e stava tenendo un'andatura nei limiti consentiti ed adeguata per i luoghi; dalla testimonianza della teste era emerso che la conducente immediatamente prima dell'investimento aveva incrociato un mezzo agricolo, la cui forte illuminazione proveniente dai fari accesi aveva contribuito ad una condizione di minore visibilità di eventuali altri ostacoli presenti sulla sede viaria, tanto più che il pedone, per l'abbigliamento indossato e per le condizioni di assenza di illuminazione circostante, risultava in zona di totale oscurità e non avvistabilità.

Contro siffatta decisione, proponevano ricorso per Cassazione gli eredi, deducendo come la Corte di merito avesse errato nell'accertare e valutare i fatti, per non aver considerato i chiari profili di responsabilità colposa a carico dell'automobilista, che non aveva fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, sebbene il pedone deceduto non avesse avuto un comportamento anomalo ed improvviso.

La Cassazione condivide la doglianza dei ricorrenti. 

 La sentenza in commento premette che in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

Con specifico riferimento al caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile.

Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che, per la condizione di assoluta non visibilità in una ora buia, la conducente era nella impossibilità oggettiva di vedere il pedone con il dovuto anticipo; tuttavia, non si è individuata quale doveva essere la corretta condotta di guida della conducente.

Gli Ermellini specificano come la Corte avrebbe dovuto considerare sia la velocità di crociera del veicolo sia la circostanza secondo la quale la conducente conosceva lo stato dei luoghi, spesso frequentati dai lavoratori delle compagnie adiacenti, sicché era prevedibile che lungo strada si potessero trovare pedoni e mezzi agricoli in considerazione dell'orario in cui il sinistro si è verificato

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione accoglie, dunque, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell' incidenza causale della condotta di guida della conducente nell'investimento del pedone. 

 

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