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Inquadramento normativo: art.6 codice deontologico forense, art.1 D.L. n.80/2021, art.31 D.L. n.152/2021
Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)
A norma dell'art.6 del codice deontologico forense "l'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo" (comma 1) e "non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense" (comma 2).
In caso di inosservanza di tale dovere deontologico, consegue la cancellazione amministrativa dall'albo per incompatibilità professionale, senza la necessità di instaurare un procedimento disciplinare. Sul punto il Consiglio Nazionale Forense ha, infatti, affermato che "ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall'albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD" (CNF, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022).
Incompatibilità con incarichi di lavoro subordinato alle dipendenze della P.A.
Le attività incompatibili con l'esercizio della professione forense sono elencate nell'art.18 della legge professionale forense (L. n.247/2012), il quale tra le altre prevede l'incompatibilità della professione forense "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".
In tema di lavoro alle dipendenze dalla P.A., ha sollevato dubbi di incompatibilità l'art.1 comma 7-ter D.L. n.80/2021 riguardante gli iscritti assunti all'esito del superamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n.2.800 unità di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea.
In relazione a tali assunzioni il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che non sussiste incompatibilità e l'avvocato assunto potrà rimanere iscritto nell'Albo qualora il bando rientri nella fattispecie di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 D.L. n. 80/2021 a norma del quale "per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio" (CNF, parere n. 45 del 17 ottobre 2022).
Sono stati sollevati dei dubbi di incompatibilità anche in relazione alla recente disposizione normativa contenuta nell'art.31 D.L. n.152/2021 che consente al professionista di svolgere incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della PA nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza obbligo di cancellazione dall'Albo. È stato, pertanto, chiesto al Consiglio Nazionale Forense se questa ipotesi possa essere considerata una revisione dell'orientamento del Consiglio in materia di incompatibilità in cui versa l'avvocato iscritto in Italia e all'estero che svolga nello Stato estero anche attività di lavoro subordinato alle dipendenze dello studio legale.Il Consiglio Nazionale Forense ha risposto negativamente rilevando innanzitutto che "le deroghe alle norme in materia di incompatibilità vanno interpretate in modo tassativo e restrittivo; e che l'ipotesi richiamata attiene a una ben precisa e contingente fattispecie di lavoro subordinato, la cui disciplina non può né deve essere estesa in via interpretativa a diverse fattispecie, quale quella dedotta nel quesito". Inoltre il Consiglio nazionale forense ha proposto una modifica della disposizione richiamata, "al fine di richiedere all'avvocato che intenda svolgere incarichi di lavoro subordinato a tempo determinato in relazione all'attuazione del PNNR la sospensione volontaria dall'Albo per la durata dell'incarico medesimo, e ciò proprio al fine di confermare il principio che è alla base della norma sull'incompatibilità" (CNF, parere n. 9 del 4 febbraio 2022).
Sopravvenuta incompatibilità
Un ultima considerazione merita il caso in cui un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare versi in una situazione di sopravvenuta incompatibilità conseguente al superamento di un concorsopubblico. In tal caso sarebbe possibile disporre la cancellazione dell'iscritto? A questo riguardo il Consiglio Nazionale Forense si è espresso nel senso che può essere disposta la cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione. E a questo proposito il Consiglio ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo il quale "dal giorno dell'invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento disciplinare opera il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense (artt.17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012), salvo eccezioni (quali la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per ottenere e mantenere l'iscrizione all'albo, ovvero qualora vengano in rilievo valori o interessi di primaria importanza dal punto di vista costituzionale quali il diritto al lavoro o il diritto alla tutela di concorrenti diritti fondamentali), ciò al fine di evitare che l'iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari." (in tal senso CNF, sentenza n.193/2019; CNF, parere n. 64/2021).
C'è incompatibilità per i praticanti ammessi al patrocinio?
Il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di precisare che le incompatibilità di cui alla L. n.247/2021 costituiscono preclusioni dirette a garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, con la conseguenza che esse non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, i quali, possono essere iscritti nell'apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati (CNF n.248/2021).
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.