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La delazione che fa seguito all'apertura della successione non basta per l'acquisto della qualità di erede, che si verifica soltanto, come ribadito di recente dalla Corte di cassazione, con l'accettazione espressa o tacita della stessa e cioè attraverso comportamenti concludenti che facciano comprendere tale volontà da parte dell'erede.
Questo è quanto ribadito dalla Cassazione civile con la sentenza n. 30761/2022 pronunciandosi sulla questione sollevata da due soggetti, madre e figlio i quali avevano ricevuto un avviso di accertamento relativo ad una tassa automobilistica, dell'anno 2009 relativo ad una vettura intestata al padre ormai deceduto.
A seguito della loro contestazione si era instaurata una controversia con l'agenzia delle entrate che era pervenuta al secondo grado di giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Quest'ultima, aveva accolto l'appello dell'Ente avverso la sentenza del 2017, che aveva dato ragione ai contribuenti ritenuti eredi.
I ricorrenti, portavano la questione dinnanzi alla Suprema Corte con un unico motivo di ricorso in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. cioè per violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 codice civile in tema di presunzioni semplici.
Parte ricorrente, agiva censurando il giudice di seconde cure nell'avere ritenuto che, dai fatti noti indicati nella denuncia di successione, cioè la qualità dei contribuenti di coniuge e di figlio del de cuius intestatario della vettura , si potesse desumere in via presuntiva, il fatto ignoto della assunzione da parte degli stessi della qualità di eredi.
Difatti, i ricorrenti erano stati considerati legittimati passivi esclusivamente sulla base della denuncia di successione.
La controversia, si basa pertanto nella distinzione che si instaura tra la figura del chiamato all'eredità e dell'erede, distinzione qui superata sulla base di presunzioni semplici che avevano portato a ritenerli tali.
Secondo invece il ragionamento della Suprema Corte , per considerare una persona erede, non basta la mera apertura della successione se non è seguita dall'accettazione tacita o espressa dell'eredità ricevuta.
La dimostrazione della assunzione della qualità di erede, in applicazione del principio generale dell'onere della prova, articolo 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio, nei confronti del preteso erede.
Nel caso in questione è quindi l'agenzia delle entrate a dover dare tale prova.
L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale come ribadito in precedenti occasioni.
Vedi a tal proposito Cassazione, sez. II, 10729 dell'11.05.2009 o ancora Cass., sez. II, 4783 del 28.02.2007.
L'elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto chiamato in giudizio come successore del de cuius è solo e soltanto l'accettazione della eredità.
La Commissione territoriale regionale aveva ritenuto presuntivamente sussistesse la qualità di erede in capo ai ricorrenti per la presentazione appunto della denuncia di successione, non assolvendo in tal modo all'onere della prova, né dimostrando l'effettiva qualità di eredi.
Per tali ragioni, il ricorso viene accolto dalla Suprema Corte con cassazione della sentenza impugnata.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!