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Inquadramento normativo: Artt. 484 c.c. e ss., Art. 775 c.p.c.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: In caso di successione mortis causa, l'erede può accettare l'eredità con il beneficio d'inventario. Si tratta di una facoltà che consente a quest'ultimo di mantenere distinto il suo patrimonio da quello ereditato. La ragione di tale tipo di accettazione sta nel fatto che l'erede, che subentra in tutti i diritti e obblighi del defunto e si avvale di tale facoltà, risponde nei confronti dei creditori del defunto stesso non oltre il valore dei beni ereditati.
Obbligo di accettazione con beneficio d'inventario: Questo tipo di accettazione dell'eredità è obbligatoria per alcune categorie di soggetti, quali: i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali.
Modalità: Per l'accettazione con il beneficio d'inventario, è necessaria una dichiarazione fatta dinanzi ad un notaio o ad un cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ossia dell'ultimo domicilio del defunto. Tale dichiarazione per i soggetti per cui è obbligatoria questo tipo di accettazione dell'eredità, è resa dai genitori (per minori emancipati), dal tutore (per gli interdetti), dal curatore (per gli inabilitati) e dai rappresentanti (per le persone giuridiche). La dichiarazione in questione va inserita nel registro delle successioni, conservato nello stesso Tribunale ed entro un mese dall'inserzione deve essere trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
Focus: Il rappresentante legale dell'incapace deve accettare l'eredità attraverso una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi. Se tale dichiarazione non è espressa, l'accettazione con beneficio di inventario non produce effetti e il chiamato all'eredità si considera erede puro e semplice. Affinché l'incapace possa assumere la qualità di erede con limitazione della responsabilità, sarà necessario che, entro un anno dalla cessazione della causa di incapacità, renda la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario. In mancanza resterà un erede puro e semplice. Ad esempio, con riferimento al minore emancipato, se quest'ultimo, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, non procede a rendere la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse [...] (Cass., 15 settembre 2017, n. 21456).
L'inventario: La dichiarazione è preceduta o seguita dall'inventario, ossia un atto in cui sono indicati tutti i beni facenti parte della massa ereditaria. In particolare l'atto d'inventario contiene: la descrizione degli immobili, la descrizione e la stima dei beni mobili, la quantità e il tipo di denaro contante rinvenuto, l'indicazione delle passività e attività, nonché tutti i documenti e le scritture note relative alle attività e passività del defunto. Se l'inventario è stato redatto prima che sia stata resa la dichiarazione, nel registro in cui questa è iscritta deve essere indicata la data di redazione. Se, invece, è stato redatto dopo la dichiarazione, il pubblico ufficiale che l'ha predisposto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
Focus:L'inventario redatto dal notaio acquisisce valore di vera e propria prova sulla consistenza effettiva del patrimonio del defunto in considerazione del fatto che tale professionista, in occasione della redazione dell'inventario, è tenuto ad accertarsi della reale consistenza dell'asse ereditario (Cass. 16 marzo 2018, n. 6551).
Chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: Se il chiamato all'eredità è in possesso dei beni deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione. Questo termine può essere prorogato per un altro periodo di tre mesi dal Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, se il chiamato all'eredità non è riuscito a completare l'inventario. Se, ottenuta la proroga, il chiamato all'eredità non predispone l'inventario, allora perde il beneficio e verrà considerato erede puro e semplice.
Chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari: Se, invece, il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari, allora potrà fare la dichiarazione di accettazione con il beneficio dell'inventario entro dieci anni dall'apertura della successione. In tale ipotesi, tuttavia, entro tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga, il chiamato all'eredità deve prediporre l'inventario; in mancanza, l'erede verrà considerato erede puro e semplice. Se, invece, l'inventario viene predisposto prima, la dichiarazione in questione deve essere resa entro 40 giorni dalla data dell'inventario: in mancanza il chiamato all'eredità perde il diritto di accettare l'eredità.
Focus:Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione espressa con beneficio d'inventario, da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (Cass. 23 aprile 1966, n. 1051; Cass. 23 agosto1999, n. 8832, Cass. 16 marzo 2018, n. 6551)
Decadenza dal beneficio d'inventario: L'erede decade da beneficio d'inventario se: i) vende o sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria; ii) ha omesso in mala fede di inserire nell'inventario alcuni beni appartenenti alla massa ereditaria; iii) ha inserito nell'inventario passività inesistenti.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.