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Lasciare l'eredità ad un animale domestico: quando e come è possibile?

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Inquadramento normativo: Art. 810 c.c.; Art. 536 c.c.; Art. 587 c.c. ; Art. 620 c.c.; Art. 623 c.c.; Artt. 647-648 c.c.

Qualifica giuridica degli animali: Nel nostro ordinamento gli animali non sono dotati di capacità giuridica, ossia sono privi della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi. La capacità giuridica è, infatti, riservata alle persone fisiche e a quelle giuridiche, con l'ovvia conseguenza che l'animale potrà essere solo il beneficiario della tutela apprestata dalla legge. In questo senso, con la comune espressione "diritti degli animali":

  • non ci si riferisce alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali,
  • si fa riferimento al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi (Cass. n. 22728/2018).

Gli animali possono essere nominati eredi? Come su accennato gli animali sono privi di capacità giuridica, e quindi, per il nostro ordinamento costituiscono veri e propri beni mobili. Per tale motivo, essi possono formare oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali (Cass. n. 22728/2018). Data questa natura giuridica, gli animali non potranno essere nominati come eredi.

Testamento e animali domestici: Per tutelare un animale domestico dopo il decesso, sebbene esso non possa essere nominato erede, è possibile provvedere con il testamento. Ma vediamo come.

Eredi e oneri a tutela degli animali domestici: Il testamento è un atto con il quale ciascuno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze. Il testatore, proprietario di un animale domestico, quindi, con tale atto potrà nominare come erede una persona fisica (un parente o un amico) o una persona giuridica (come per esempio, un'associazione a tutela degli animali), con l'onere che quest'ultima si prenda cura del proprio animale domestico. 

Si tratta di una disposizione testamentaria gravata da un onere che, nel nostro ordinamento, è perfettamente legittima. In questa prospettiva, l'animale domestico non sarà erede, ma diventerà destinatario degli effetti di quella specifica disposizione testamentaria.

Inadempimento dell'onere posto a tutela dell'animale domestico: Cosa accade se l'erede onerato non provvede a prendersi cura dell'animale domestico e quindi a adempiere alla volontà del testatore? Il nostro ordinamento prevede che chiunque sia interessato, sia moralmente che economicamente, all'adempimento di tale onere, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, la quale, una volta accertato l'inadempimento, dichiarerà risolta tale disposizione testamentaria se:

  • la risoluzione è stata prevista dallo stesso testatore;
  • l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione testamentaria stessa.

L'esecutore testamentario: Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari, affidando l'incarico di assicurare la corretta esecuzione delle sue volontà. L'esecutore, in pratica, nel caso dell'onere in questione, si preoccuperà affinché venga esattamente eseguita la disposizione testamentaria e che quindi l'erede nominato adempia al suo onere di tutela dell'animale domestico.

Come fare testamento? La disposizione testamentaria di cui stiamo discorrendo può essere contenuta sia in un testamento olografo che in un testamento pubblico, ossia redatto da un notaio. Nel primo caso si tratta di un testamento scritto dal testatore di proprio pugno. In tali ipotesi, chiunque ne è in possesso, dopo la morte del testatore, dovrà presentarlo ad un notaio per la pubblicazione. 

Nel secondo caso, trattandosi di un testamento pubblico, il notaio, appena gli sarà nota la morte del testatore, ne comunicherà l'esistenza agli eredi.

Testamento, animali domestici e quota di legittima: Nel caso in cui il testatore nomina persone estranee come eredi e onera queste ultime della cura del suo animale domestico, bisogna tener presente se esistano o meno soggetti legittimari (ossia coniuge e figli del testatore).

Nell'ipotesi in in cui tali soggetti non esistano, il testatore

  • potrà disporre liberamente dei suoi beni;
  • potrà decidere di lasciarli tutti alla persona che si occuperà del suo animale domestico.

Al contrario, ove i legittimari esistano, il testatore

  • non potrà disporre liberamente dei suoi beni;
  • dovrà rispettare la quota di legittima, ossia la parte dei beni, espressa in percentuale, che per legge, dopo la sua morte, è riservata a tali soggetti;
  • se volesse nominare un terzo come erede, onerandolo della cura del proprio animale domestico, dopo la riserva della quota di legittima, potrà farlo liberamente per la parte che residua;
  • ove, invece, disponga, mancando di rispettare detta quota, il testamento potrà essere oggetto di impugnazione da parte dei legittimari.  

 

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