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Con ordinanza n. 3436/2022, la I sezione del Tribunale di Verona, ha statuito la legittimità di una clausola testamentaria con cui un testatore, nell'istituire un legato, escludeva l'operatività dell'istituto della rappresentazione a favore degli eredi del legatario.
Si è difatti rimarcato come nessuna norma di legge preveda il divieto di una clausola testamentaria del predetto tenore o ne preveda la nullità o inefficacia, essendo di contro preminente la volontà del testatore di escludere dal diritto determinate categorie di successibili.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, due fratelli, adendo il Tribunale, chiedevano venisse dichiarata l'inefficacia di una clausola con cui il loro zio, nell'istituire propri eredi universali dei suoi fratelli, aveva legato alla sorella, madre dei ricorrenti e morta subito dopo la pubblicazione del testamento, la somma di euro 200.000,00, manifestando la volontà che a tale legato non si applicasse l'istituto della rappresentazione.
A sostegno della propria posizione, i ricorrenti facevano leva sul disposto dell'art. 467, comma 2 , c.c. nonché sulla posizione di una parte della dottrina, secondo la quale il testatore non potrebbe escludere tout court l'istituto della rappresentazione se l'erede o il legatario non può o non vuole accettare l'eredità.
Il Tribunale non condivide la posizione dei ricorrenti.
Il giudice rimarca come nessuna norma di legge preveda il divieto di una clausola testamentaria del predetto tenore o ne preveda la nullità o inefficacia.
In particolare, il giudice rileva come l'art. 467, comma 2, c.c. si limita a stabilire in quali ipotesi si può avere rappresentazione nella successione, senza indicare le conseguenze della violazione di quanto in essa disposto e senza mai prevedere un divieto di una clausola testamentaria analoga a quella oggetto di giudizio.
In relazione alla posizione dottrinale secondo cui il testatore non potrebbe escludere tout court l'istituto della rappresentazione se l'erede o il legatario non può o non vuole accettare l'eredità, la sentenza in commento rileva come tale tesi, oltre a non avere un valido sostegno normativo, è destinata a soccombere di fronte alla indiscussa preminenza della volontà del testatore, sempre che tale volontà non leda i diritti dei legittimari o altra norma imperativa.
In una siffatta ipotesi, la clausola inserita dal testatore integrerebbe una implicita diseredazione di chi avrebbe potuto giovarsi dell'istituto della rappresentazione e sarebbe una clausola conforme all'insegnamento della Suprema Corte in punto di validità della disposizione con cui il testatore si limiti a manifestare la volontà destitutiva di alcuni dei successibili ex lege.
Da ultimo, il Tribunale – nell'escludere che con la clausola in esame il testatore avesse voluto esprimere una mera volontà negativa all'applicazione della rappresentazione, senza riferirsi ad una specifica disposizione o categoria di successibili – rimarca come volontà del testatore fosse proprio quello di rendere agevolmente individuabili nei nipoti ex sorore i successibili esclusi dal diritto.
Alla luce di tanto, il Giudice Unico del Tribunale di Verona rigetta la domanda dei ricorrenti e compensa tra le parti le spese del giudizio in ragione dell'assoluta novità della questione giuridica oggetto di giudizio.
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