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Con l'ordinanza n. 29001 dello scorso 12 novembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità procedurale di un giudizio vertente sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale di una madre, ha dichiarato nullo il procedimento instauratosi perché il minore non era stato ascoltato, precisando che nel giudizio "de potestate" i genitori e il minore, in qualità di parti del procedimento, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, essendo necessario che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore che, vantando interessi contrapposti ai genitori, deve essere rappresentato da un curatore speciale che ne curi gli interessi.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla decisione emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania con la quale una madre veniva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale del figlio minore; la decisione veniva confermata, con decreto, dalla Corte d'appello di Catania, sul presupposto che la donna fosse incapace di offrire al minore autentica assistenza morale e che, nonostante gli aiuti offerti alla donna, le rilevanti pecche della funzione genitoriale non erano state emendate, ma anzi aggravate da una serie di comportamenti irresponsabili, non ultimo quello di rendersi irreperibile.
Avverso il summenzionato decreto, la madre proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 111 comma 7 della Costituzione.
La Cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia sulle prospettate violazioni di legge avanzate dalla ricorrente.
In primo luogo si rileva che il procedimento instauratosi per l'adozione dei provvedimenti inerenti la responsabilità genitoriale non esclude la presenza di parti processuali fra di loro in conflitto: l'articolo 336 c.c., infatti, nel definire quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che sia i genitori che i minori siano assistiti da un difensore, sancisce l'obbligo di audizione dei genitori nonché l'obbligo di ascolto del minore dodicenne, od anche di età inferiore ove dotato di discernimento.
Dalla previsione secondo cui i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore si evince che gli stessi (genitori e minore) sono, a tutti gli effetti, parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi: in tale quadro, la posizione del minore è ritenuta centrale, essendo per altro prescritto che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. (cfr. Corte Cost. sent. 1/2002).
Il figlio minore è, quindi, parte necessaria del procedimento, coerentemente con il disposto di cui all'art. 12 comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo – convenzione dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno – laddove si prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.
Gli Ermellini evidenziano quindi che, essendo necessaria la presenza del minore, lo stesso deve essere rappresentato nel procedimento vertente sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, soprattutto in virtù della circostanza per cui nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività (cfr. Cass. n. 5256/2018).
Con specifico riferimento al caso sottoposto al suo esame, la Corte rileva come fosse necessario provvedere alla nomina di un curatore speciale che provvedesse alla cura degli interessi del minore: la richiesta di adozione del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale proveniva, mediante contrapposte istanze, da ciascun genitore verso l'altro, sicché la sussistenza del conflitto era certa; la rappresentanza nel procedimento del piccolo doveva, quindi, necessariamente essere affidata ad un curatore speciale, cui quelle istanze andavano comunicate ed al quale spettava esaminare gli atti processuali e formulare le conclusioni ritenute più opportune nell'interesse del minore.
I giudici di merito – ignorando la qualità del minore di parte del procedimento, limitandosi a sentire i genitori, ad acquisire informazioni dai servizi sociali e ad effettuare una consulenza tecnica di ufficio – non hanno provveduto alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, previa nomina a quest'ultimo di un curatore speciale.
La sentenza in commento – premesso che sussiste la nullità del procedimento, ex artt. 354, comma 1, c.p.c., nel caso in cui il contraddittorio non si sia instaurato nei confronti di tutte le parti del procedimento, tra cui anche il minore – evidenzia come la mancata partecipazione del minore ai due gradi di merito, che avrebbe dovuto essere assicurata attraverso la nomina di un curatore speciale che ne rappresentasse gli interessi, determina un insanabile vizio procedurale dell'intero giudizio, con la conseguente cassazione del decreto impugnato.
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