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Agevolazione prima casa e separazione tra coniugi

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Riferimenti normativi: Art.1 D.P.R.131/1986; Art.19 L.n.74/1987

Focus: Le agevolazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull'immobile adibito a prima casa decadono qualora l'immobile stesso sia venduto entro il termine di 5 anni dall'acquisto. I benefici prima casa decadono anche quando l'immobile è trasferito al coniuge sulla base di un accordo di separazione ? L'art. 19 della L.n.74/1987 prevede che tali attribuzioni patrimoniali, in occasione della separazione e del divorzio, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e che quando il coniuge trasferisce un immobile all'ex moglie entro i 5 anni dalla data di acquisto ha diritto all'agevolazione fiscale sulla prima casa.

Principi generali: il trasferimento avente per oggetto case di abitazione (eccezion fatta per gli immobili di lusso, ville, castelli) sconta un'imposta di registro con aliquota agevolata del 2% in luogo di quella ordinaria pari al 9 %. Si ricorda, in sintesi, che ai fini della spettanza dell'agevolazione l'acquirente è tenuto a dichiarare nell'atto di acquisto quanto segue: 1) di voler stabilire (o di avere) la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato e, quindi ed entro diciotto mesi dall'acquisto, di stabilirvi la propria residenza; 2) di non essere titolare di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; 3) di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".Tuttavia, in caso di trasferi-mento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte (art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986). Il contribuente può mantenere i benefici "prima casa", ove acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato in via agevolata.

Cessione e procedimento di separazione:In caso di separazione tra coniugi l'agevolazione prima casa non viene meno nell'ipotesi in cui l'immobile, acquistato in costanza di matrimonio, sia trasferito prima della decorrenza di cinque anni dal rogito e senza aver acquistato un nuovo bene nell'anno, purché l'alienazione costituisca adempimento di un obbligo previsto nell'accordo di separazione consensuale omologato. In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna con sent. n.115/1/18 in merito ad una controversia in cui è stato impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta relativo alla decadenza delle agevolazioni prima casa con recupero di Iva, oltre interessi e sanzioni, con riferimento ad un immobile acquistato fruendo delle suddette agevolazioni con l'impegno a non rivendere l'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni o in caso di rivendita di acquistare entro un anno dalla cessione altro immobile da adibire ad abitazione principale. 

Il ricorrente ha evidenziato che, in adempimento degli accordi di separazione consensuale omologati dal Tribunale di Ravenna in data 8 agosto 2014, ha ceduto la nuda proprietà dell'immobile al figlio riservandosi il diritto di abitazione sul fabbricato. A seguito di ciò l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto impugnato per il recupero della maggiore Iva dovuta, con aliquota del 10% anziché del 4%, proporzionalmente al valore del diritto ceduto (60% del dichiarato). A supporto della propria tesi il ricorrente ha menzionato l'art.19 della L.n.74/1987, richiamando, altresì, la sent. della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e la sent. n. 11458/2005 della Corte di Cassazione che ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa relative al procedimento di scioglimento del matrimonio a tutti gli atti concernenti il procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che gli stessi coniugi hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche attraverso atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.

E' stato richiamato anche l'orientamento, condiviso dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18/E del 29 maggio 2013 (che ricalca i principi già espressi nella precedente Circ. n.27 del 21 giugno 2012 ) secondo cui l'esenzione fiscale prevista dall'art.19 L.n.74/1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e divorzio, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal Tribunale al fine di garantire la certezza del diritto preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Nel caso di specie dall'accordo di separazione, omologato in data 7/7/2014, emerge che il trasferimento della proprietà dell'abitazione a favore del figlio era stato elevato ad elemento essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione, proprio perché la signora non avrebbe mai accettatola possibilità che il marito, risposandosi, potesse distrarre dalla quota di legittima del figlio i beni acquistati in costanza di matrimonio. 

Il Collegio giudicante, aderendo alla tesi del ricorrente, riconosce che si applica l'art.19 della legge n.74/1987 anche al caso in cui il trasferimento dell'immobile avvenga in sede di separazione tra i coniugi ed a beneficio dei figli, sempreché le ragioni che portano all'atto di trasferimento siano svincolate da corrispettivo e non rappresentino un atto di donazione ma costituiscono uno dei presupposti essenziali per addivenire alla regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con ciò alla loro separazione consensuale.  Ciò tenuto conto anche della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n.8104 del 29 marzo 2017 secondo la quale: << Il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, atteso che la "ratio" dell'art. 19 della L.n.74/1987 è di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo ripercussioni fiscali sfavorevoli come conseguenza degli accordi intervenuti in tale sede. >> 

 

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