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Mantenimento ai maggiorenni: va revocato se il figlio abbandona gli studi

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Con la pronuncia n. 179 dello scorso 15 gennaio, il Tribunale di Catania, esaminando una domanda di mantenimento richiesta da una madre in favore di un figlio, studente universitario venticinquenne, ha rigettato la domanda in quanto il ragazzo né si era posto nelle condizioni né aveva posto in essere alcuna attività necessaria al fine di conseguire una adeguata indipendenza economica, e ciò non era avvenuto per cause a lui non imputabili.

Si è quindi precisato che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Catania prende avvio dal ricorso depositato da una donna la quale, in un giudizio volto ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il marito, chiedeva che le venisse assegnata la casa coniugale per abitarci insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, ovvero in subordine, un contributo per la locazione della casa nella misura di euro 700,00 mensili, nonché un assegno di mantenimento per il figlio pari alla somma non inferiore di euro 900,00 mensili, oltre rivalutazione Istat. 

 Il marito, costituitosi in giudizio, contestava le domande economiche avanzate e, in relazione all'assegno di mantenimento in favore del figlio, ne chiedeva la diminuzione per una somma pari ad euro 700,00 da versare direttamente a quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il Tribunale siciliano, con la sentenza in commento, non ritiene che ci siano i presupposti per accogliere la domanda di mantenimento in favore del figlio maggiorenne avanzata dalla madre.

Il Giudice ricorda che, per giurisprudenza pacifica, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

 Con specifico riferimento al caso di specie, all'esito dell'istruttoria era emerso, quale fatto pacifico e incontestato, che il ragazzo non aveva ancora terminato il percorso universitario, non avendo ancora conseguito la laurea; sul punto, il padre aveva anche precisato – senza che la madre lo avesse contestato specificamente – che il figlio aveva deciso di abbandonare gli studi senza, al contempo, trovare una occupazione o mettersi alla ricerca effettiva e concreta di un lavoro lavoro.

A sostenere la richiesta per il mantenimento del figlio, la mamma non aveva neanche provato l'incapacità totale o parziale del ragazzo a svolgere attività lavorativa.

Alla luce di tali elementi di fatto il Tribunale, considerata anche la posizione giurisprudenziale sul punto, giustamente ritiene che il ragazzo non si è posto nelle condizioni né ha posto in essere l'attività necessaria al fine di conseguire una adeguata indipendenza economica, e ciò non sia avvenuto per cause a lui non imputabili.

Compiute queste precisazioni, il Tribunale rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio avanzata dalla ricorrente con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.

 

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